• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07384 (5-07384)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07384presentato daVALLASCAS Andreatesto diMartedì 18 gennaio 2022, seduta n. 629

   VALLASCAS e SCHULLIAN. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, riconosce un credito d'imposta del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, a vantaggio delle imprese esistenti dalla data del 1° gennaio 2012, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e di accrescere la competitività delle destinazioni turistiche;

   oltre che dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha esteso le agevolazioni anche agli agriturismi e agli stabilimenti termali, i soggetti beneficiari sono individuati dal decreto ministeriale 20 dicembre 2017, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83;

   l'articolo 2 del succitato decreto ministeriale definisce «struttura alberghiera» ammessa al beneficio quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventuale vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

   al fine di migliorare ulteriormente la qualità dell'offerta ricettiva e in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), l'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, attribuisce alle imprese del settore turistico, come definite dal comma 4, un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute e un contributo a fondo perduto un importo massimo di 40.000 euro a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa;

   nella provincia autonoma di Bolzano l'attività di affittacamere è regolata dalla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, che la definisce come il servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale –:

   quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare per rilanciare il settore turistico, anche verificando se tra i beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, ovvero di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, possano rientrare anche i soggetti che esercitano l'attività di affittacamere di cui alla legge provinciale di Bolzano 11 maggio 1995, n. 12.
(5-07384)