Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
S.1/00448 premesso che:
la rigenerazione urbana rappresenta la vera grande sfida per lo sviluppo ecosostenibile di tutto il territorio nazionale, in special modo per i piccoli e piccolissimi centri...
Atto Senato
Mozione 1-00448 presentata da MASSIMILIANO ROMEO
mercoledì 12 gennaio 2022, seduta n.394
ROMEO, CANDIANI, CALDEROLI, AUGUSSORI, TOSATO, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, FREGOLENT, ALESSANDRINI, ARRIGONI, BAGNAI, BERGESIO, BONGIORNO, BORGHESI, BOSSI Simone, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTU', CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FUSCO, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MINASI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PELLEGRINI Emanuele, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PISANI Pietro, PITTONI, PIZZOL, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SIRI, SUDANO, TESTOR, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI - Il Senato,
premesso che:
la rigenerazione urbana rappresenta la vera grande sfida per lo sviluppo ecosostenibile di tutto il territorio nazionale, in special modo per i piccoli e piccolissimi centri storici e borghi del nostro Paese;
nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;
tra gli interventi disposti negli ultimi anni in tema di riqualificazione urbana, si evidenzia che l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
in data 21 gennaio 2021, è stato emanato, in attuazione della citata normativa primaria, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stati fissati i criteri per assegnare le menzionate risorse prioritariamente ai Comuni che presentano nel proprio territorio una maggiore densità demografica caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale (in base all'indice di vulnerabilità sociale e materiale, IVSM, calcolato dall'ISTAT) con conseguente più elevata manifestazione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, individuando quali destinatari delle medesime i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
come previsto dalla citata legge n. 160 del 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari delle risorse da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana che, confluiti nell'ambito del PNRR, per gli anni 2021-2026 ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro;
a seguito dell'approvazione, con il menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 2021, dell'elenco dei progetti beneficiari dei contributi per investimenti in opere di rigenerazione urbana, 159 amministrazioni locali hanno riscontrato la mancata assegnazione delle risorse previste, pur rientrando i progetti nella graduatoria di quelli ritenuti ammissibili;
secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno, su un totale di 2.418 progetti presentati, quelli ammessi sono 2.325, di cui finanziati solamente 1.784, per complessivi 483 Comuni beneficiari corrispondenti per circa il 20 per cento a Comuni localizzati nel Nord Italia (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta), per il 25 per cento a Comuni del Centro Italia (Lazio, Toscana, Marche e Umbria) e per il 54 per cento a Comuni del Sud Italia (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Molise e Basilicata);
considerando invece i 541 progetti ammessi, ma non finanziati, presentati da 159 Comuni, emerge che essi corrispondono per oltre il 92 per cento a Comuni localizzati nel Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), per lo 0,5 per cento a Comuni del Centro (Toscana, Marche e Umbria) e per lo 0,2 per cento a Comuni del Sud (Puglia e Abruzzo);
a tal proposito, il criterio adottato per l'assegnazione di tali contributi ai Comuni, essendo basato esclusivamente sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), senza alcun bilanciamento, si è dimostrato alquanto inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, producendo al contrario un'evidente disparità nell'assegnazione dei contributi previsti, tra Comuni del Centro-Nord e Comuni del Mezzogiorno, anche rispetto alle indicazioni del PNRR che prevede l'assegnazione alle regioni meridionali del 40 per cento dei fondi dell'intera programmazione (valore superiore alla percentuale di popolazione residente e al PIL generato dal Mezzogiorno);
come risulta, infatti, dall'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)": si tratta, dunque, di un criterio suppletivo che interviene nel caso di insufficienza di risorse, privilegiando i territori che, in base ad un mero calcolo aritmetico, possiedono i più bassi livelli degli indicatori di riferimento;
la creazione di opportunità di investimento su territorio per gli enti locali deve necessariamente passare per uno schema normativo basato su criteri idonei a garantire l'uguaglianza sostanziale dei soggetti coinvolti, pur coesistendo aspetti di relativa diversità, tenuto conto dell'obiettivo finale rappresentato dalla crescita e dallo sviluppo di tutto il nostro Paese e, quindi, dall'interesse nazionale;
con la recente approvazione della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) la tematica della rigenerazione urbana è stata nuovamente affrontata: l'articolo 1, commi 534-542, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, ha previsto l'assegnazione ai Comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per il 2022;
tuttavia, anche le recenti disposizioni menzionate presentano ancora alcuni limiti normativi: questa nuova ulteriore possibilità di beneficiare di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana è riconosciuta soltanto ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, raggiungono una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, precisando che a questi ultimi possono essere attribuiti contributi, a valere sulle risorse stanziate dal comma 534, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno;
pertanto, occorre scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti per i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni del Centro-Nord Italia, finisca col precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali;
a tal fine occorre quindi ridelineare il quadro normativo regolatorio descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati, anche da future occasioni di investimento in ambito PNRR,
impegna il Governo:
1) ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili;
2) a stabilire criteri differenti rispetto all'utilizzo del solo indice di vulnerabilità sociale e materiale per la formazione delle graduatorie di ripartizione dei finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, garantendo opportunità di sviluppo a tutti i Comuni italiani.
(1-00448)