• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/11060 (4-11060)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11060presentato daBORDONALI Simonatesto diMartedì 11 gennaio 2022, seduta n. 625

   BORDONALI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie; ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute contenenti l'elenco delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche;

   le regole per la detrazione delle mascherine impiegate per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono state quindi chiarite dall'Agenzia delle entrate con la circolare 11 del 6 maggio 2020: in particolare, le spese sostenute per l'acquisto di Dpi, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi, ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, ovvero che sia riportato il codice AD «spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE»;

   in mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute, mentre, per quelli non compresi nell'elenco, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Di conseguenza, se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione la spesa non è ammessa alla detrazione;

   la recrudescenza del COVID-19 impone a tutti la necessità di rispettare le indicazioni dell'istituto superiore di sanità e, quindi, di indossare regolarmente le mascherine Ffp2, che tuttavia hanno un costo maggiore, soprattutto per le famiglie, in considerazione del particolare trattamento di filtraggio –:

   se ritenga di adottare iniziative al fine di rendere detraibili per le famiglie i dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma comunque conformi alla normativa europea, e indispensabili per contrastare il diffondersi dell'epidemia.
(4-11060)