• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03424/082 9/3424/82. Fitzgerald Nissoli, Mollicone.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/082presentato daFITZGERALD NISSOLI Fucsiatesto presentato Mercoledì 29 dicembre 2021 modificato Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    la legislazione in materia di fiscalità immobiliare per i residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni;

    dal 2020, con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi 738-787, è stata riformulata l'intera materia e non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati all'estero, come previsto precedentemente a partire dal 2015 e, pertanto, per gli iscritti AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti ad imposta senza eccezioni;

    l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha disposto che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo (commi 639 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2001) è dovuta in misura ridotta di due terzi;

    il comma 743 dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio all'esame della Camera prevede che, limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dal citato articolo 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020 sia ridotto al 37,5 per cento;

    il tema della tassazione degli immobili di proprietà dei nostri connazionali residenti all'estero iscritti all'AIRE è di particolare rilevanza: da anni, infatti, vi è la richiesta di superare una disparità di trattamento fiscale degli italiani all'estero, iscritti all'AIRE, rispetto ai residenti in Italia, tenendo conto che i primi sovente pagano alcuni tributi senza usufruire pienamente dei servizi;

    occorrerebbe pertanto che tali agevolazioni fiscali in materia immobiliare non siano limitate ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, ma vengano estese anche in favore di tutti coloro che, con una vita di lavoro da emigrante e di risparmi investiti in Italia, dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi permanenti con il territorio italiano, nel quale è situata l'unità immobiliare a uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e in presenza di determinati requisiti;

    va, inoltre, considerato che un ampliamento della platea di cittadini italiani residenti all'estero beneficiari della riduzione dell'IMU e della Tari contribuirebbe a rinsaldare e mantenere vivi i legami culturali ed economici loro e dei loro discendenti con i propri territori d'origine e produrrebbe benefici anche per tali luoghi, rivitalizzando i piccoli borghi e piccoli paesi in continua fase di spopolamento e che sovente registrano percentuali elevate di iscritti Aire, favorendo altresì il cosiddetto «turismo delle origini»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere mediante successivi provvedimenti, a cominciare dalla Delega al Governo per la riforma fiscale attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, modifiche alla normativa vigente volte ad estendere le riduzioni di IMU e Tari per i pensionati italiani all'estero, anche per gli immobili posseduti da cittadini europei e da cittadini italiani residenti nei Paesi extra Ue, con riferimento ad una sola unità immobiliare posseduta a uso abitativo, con relative pertinenze, a titolo di proprietà o di usufrutto, nel rispetto di determinate condizioni e specifici criteri, tra cui rilevano gli accertati legami familiari e affettivi di tali soggetti con l'Italia e con il territorio nel quale è situato l'immobile oggetto di agevolazione.
9/3424/82. Fitzgerald Nissoli, Mollicone.