• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03424/131 9/3424/131. Bendinelli, Fregolent, Paita, Librandi.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/131presentato daBENDINELLI Davidetesto presentato Mercoledì 29 dicembre 2021 modificato Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni volte a favorire e incentivare la riconversione lavorativa in un'ottica di valorizzazione delle competenze ed efficientamento del mercato;

    durante l'esame del provvedimento da parte della Commissione bilancio del Senato è stato presentato l'emendamento 30.0.13 Conzatti, con il quale si proponeva di portare a regime il contributo previsto dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, innalzando detto contributo per il conseguimento della patente da autotrasportatore, destinato a giovani fino a 35 anni di età, da 1.000 a 2.000 euro;

    tale misura, infatti, ad oggi prevede l'erogazione di un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese, per i giovani fino al trentacinquesimo anno di età e per i soggetti che percepiscono reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati;

    la ratio della norma è di incentivare i soggetti sopra contemplati a conseguire la patente e le abilitazioni professionali necessarie all'esercizio della professione per agevolarne l'accesso al mercato del lavoro;

    la medesima agevolazione sarebbe auspicabile anche in relazione al conseguimento della patente D) per autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al conducente, di cui all'articolo 116 comma 3 lettera p) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e della Carta di qualificazione del conducente di cui al decreto del Ministero dei trasporti del 17 aprile 2013, conseguibile a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e al superamento del relativo esame, di cui all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo;

    tale estensione andrebbe a colmare la carenza che si registra nel settore e che ammonta, complessivamente, a più di 20.000 unità, favorendo l'ingresso di nuove professionalità attraverso l'abbattimento di una barriera in ingresso di natura economica molto significativa, in considerazione dell'elevato costo da sostenere per il conseguimento della relativa patente,

impegna il Governo

a valutare di adottare opportune iniziative legislative che estendano la disciplina sopra descritta anche ai giovani fino a 35 anni che intendano conseguire la patente D, necessaria per la guida di veicoli progettati per il trasporto di più di otto persone, favorendo, così, l'ingresso di nuovi lavoratori anche in tale settore e incentivando ulteriormente l'occupazione giovanile.
9/3424/131. Bendinelli, Fregolent, Paita, Librandi.