Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02448/097/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,
premesso che:
il...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2448/97/05 presentato da WILLIAM DE VECCHIS
martedì 21 dicembre 2021, seduta n. 497
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,
premesso che:
il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;
impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:
a) prevedere, in via sperimentale per l'anno 2022 e con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale, che i datori di lavoro con un organico non superiore a 50 dipendenti e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possano sottoscrivere il contratto di espansione in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che in assenza delle predette organizzazioni sindacali i datori di lavoro possano dare attuazione al contratto di espansione, recependo quanto stabilito dai contratti collettivi territoriali sottoscritti, a livello regionale o provinciale, dalle associazioni di categoria e da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali renda disponibili sul proprio sito i contratti collettivi territoriali distinti per territorio di competenza;
b) prevedere che i contratti collettivi territoriali stabiliscano la durata del contratto di espansione anche distinto per obiettivi formativi; l'eventuale numero di assunzioni, anche distinto per dimensione aziendale; gli obiettivi del progetto formativo, anche distinto per qualifiche professionali; il monte ore minimo di formazione per ciascun lavoratore, anche distinto per qualifiche professionali, da effettuare del periodo di durata del contratto di espansione; le misure idonee a garantire l'effettività della formazione;
c) prevedere che le assunzioni siano effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, applicando alle medesime tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-bis, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
d) prevedere che il datore di lavoro che intenda recepire i contenuti del contratto collettivo territoriale nell'ambito di un contratto di espansione presenti istanza di autorizzazione su specifico modulo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare le risorse disponibili, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizzi l'accesso al contratto di espansione entro dieci giorni dall'istanza e che in caso di mancata comunicazione entro i termini previsti l'istanza si intenda accolta;
e) prevedere che il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione debba redigere, anche per il tramite dell'associazione di categoria cui è iscritto o di un professionista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, un progetto dettagliato di formazione, contenente le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessaria per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui è adibito il lavoratore, che il progetto, parte integrante del contratto di espansione, debba descrivere in dettaglio i contenuti formativi e le modalità attuative anche in e-learning, il numero complessivo dei lavoratori interessati e di ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali;
f) prevedere che il datore di lavoro possa concordare con i lavoratori una riduzione media oraria non superiore al 20 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori in essere alla data di recepimento del contratto di espansione territoriale, che per ciascun lavoratore interessato dal contratto di espansione la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro possa essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato, che il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria possa richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, che all'indennità di espansione non si applichino le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate, che l'indennità espansione sia riconosciuta al lavoratore interessato dalla riduzione oraria per una durata massima di 6 mesi, anche non continuativi e che i lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.
(0/2448/97/5)
De Vecchis, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato