• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02483/018 in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2483/18 presentato da VALERIA ALESSANDRINI
giovedì 23 dicembre 2021, seduta n. 391

Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, Atto Senato 2483,
premesso che:
il provvedimento in esame definisce misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;
con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico degli enti locali, viene istituito, all'articolo 243 ter, un Fondo di rotazione denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" per il risanamento finanziario per gli enti locali deficitari o dissestati e che hanno deliberato la procedura di riequilibrio;
il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce misure finanziarie urgenti a sostegno degli enti territoriali e il territorio. In particolare, il comma 1 dell'articolo 14, identifica un piano di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni ricevute, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione;
considerato che:
la crisi economica derivante dall'epidemia da Covid 19 ha impattato notevolmente sugli enti già in crisi finanziaria, che rischiano di veder precipitare ulteriormente la propria condizione dall'aggravarsi degli oneri a carico del bilancio comunale per la minore capacità di incasso delle entrate comunali;
si ritiene fondamentale introdurre delle misure tese a supportare gli enti locali in fase di riequilibrio finanziario, affinché le difficoltà economiche non inficino l'efficienza degli interventi e la realizzazione degli obiettivi programmati dalle regioni e gli enti locali connessi al Piano,
impegna il Governo:
a modificare l'articolo 14, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo che i termini temporali per la restituzione dell'anticipazione ricevuta decorrano dal secondo anno successivo a quello in cui viene l'anticipazione è stata erogata.
(numerazione resoconto Senato G33.1)
(9/2483/18)
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato