• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02483/019 in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2483/19 presentato da CARLO DORIA
giovedì 23 dicembre 2021, seduta n. 391

Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
premesso che:
l'articolo 38-bis, rubricato "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina", sancisce che per il professionista sanitario che non raggiunge il 70 per cento dei crediti richiesti nel triennio di formazione continua non valgono le polizze stipulate contro la responsabilità civile;
il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, che devono essere sottoscritte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge "Gelli" sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione, nonché per i medici dipendenti in strutture sanitarie pubbliche e private limitatamente alla colpa grave;
il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, 16 luglio 2014, n. 6, all'articolo 15, rubricato esenzioni ed esoneri, prevede, tra le varie ipotesi, che siano esentati dall'obbligo di formazione continua i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche;
ritenendo che la ratio dell'esonero sia applicabile anche nell'ambito medico, si ritiene necessario evitare che si perpetrino delle in giustificate discriminazioni tra (categorie) ordini professionali,
Impegna al governo:
ad esplicitare, anche al fine di evitare inutili e depauperanti contenziosi avverso le amministrazioni sanitarie di riferimento, le categorie esentate dall'obbligo di formazione continua, con particolare riferimento ai docenti e ricercatori confermati dalle università in materie mediche, sanitarie e sociosanitarie, le cui competenze in materia sono, in forza dell'attività svolta, già possedute.

(numerazione resoconto Senato G38-bis.1)
(9/2483/19)
Doria, Lunesu, Testor, Tosato