• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02475/012 in sede di esame del disegno di legge delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475), premesso che: la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2475/12 presentato da TOMMASO NANNICINI
lunedì 20 dicembre 2021, seduta n. 388

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge delega al Governo in materia di disabilità (A.S. 2475),
premesso che:
la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18, pienamente parte del nostro ordinamento giuridico, sancisce, tra le altre cose, un nuovo concetto di disabilità che deve essere integrato nella normativa italiana;
sia il primo che il secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita`, di cui al D.P.R. 4 ottobre 2013 e al D.P.R. 12 ottobre 2017, prevedono chiaramente come la finalità principale e più impegnativa sia quella del riconoscimento e dell'accertamento della disabilità, identificando azioni specifiche, i soggetti coinvolti, i destinatari finali e la sostenibilità economica;
il PNRR prevede l'emanazione di una legge quadro per semplificare "l'accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di intervento individualizzato";
il Governo, al fine di dare attuazione alle suddette finalità, ha presentato il disegno di legge delega in materia di disabilità, approvato con modificazioni e all'unanimità dalla Camera dei deputati il 9 dicembre 2021, un importante passo in avanti verso il rafforzamento delle tutele e degli strumenti per la realizzazione di un progetto di vita autonomo per le persone con disabilità;
tenuto conto che:
assumendo la nuova definizione di disabilità nella normativa italiana, si ridefiniscono le platee per l'accesso ai diritti definiti nel decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nella legge 5 febbraio 1922, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e altre a esse connesse;
non devono essere sottovalutati i rischi connessi alla ridefinizione degli aventi diritto all'accesso a misure, benefici economici e prestazioni, rischi espressi da larga parte delle formazioni sociali di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità;
è necessario procedere con il corretto coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e delle formazioni sociali in una riforma di così ampia portata, seguendo le indicazioni contenute per la prima azione del secondo Programma biennale del Governo, ovvero ridisegnando il sistema accertativo su due livelli, uno di base per l'accesso ai diritti e uno specifico per l'identificazione dei sostegni necessari a garantire il progetto di vita indipendente delle persone con disabilità;
l'unanimità raggiunta nella votazione alla Camera dei deputati segnala l'intento condiviso di procedere a riforme positive verso le persone con disabilità,
impegna il Governo:
a garantire che le persone con disabilità possano godere di nuove opportunità con la riforma e che quindi nessuno perda diritti acquisiti;
a procedere con l'emanazione dei decreti legislativi solo a fronte di un'adeguata valutazione dell'impatto sociale ed economico, e in presenza di uno stanziamento finanziario proporzionato per dare copertura a nuove spese collegate all'allargamento delle tutele;
a procedere, in particolare, con l'emanazione dei decreti legislativi che riguardano i criteri e i procedimenti di accertamento della disabilità solo a fronte di un'adeguata preventiva valutazione scientifica, anche ricorrendo alle più autorevoli istituzioni pubbliche;
a definire con chiarezza, nel rispetto della semplificazione e dei diversi livelli istituzionali coinvolti, la differenziazione tra l'accesso al diritto di base e la presa in carico per il progetto individuale con adeguati sostegni al fine di garantire la dignità inerente e la vita indipendente di tutte le persone con disabilità;
a far sì che la definizione del "progetto di vita" non significhi che le istituzioni si sostituiscono in alcun modo alle volontà delle persone e dalla loro capacità di identificare il proprio progetto di vita, bensì sia l'occasione per far convergere le varie istituzioni coinvolte nell'erogare adeguati sostegni a ogni singola persona con disabilità.
(numerazione resoconto Senato G2.9)
(9/2475/12)
Nannicini, Laus, Fedeli