• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06384 LUPO, CASTALDI, VANIN, PAVANELLI, TRENTACOSTE, D'ANGELO, MONTEVECCHI, CROATTI, BOTTICI, COLTORTI, LOMUTI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06384 presentata da GIULIA LUPO
lunedì 20 dicembre 2021, seduta n.388

LUPO, CASTALDI, VANIN, PAVANELLI, TRENTACOSTE, D'ANGELO, MONTEVECCHI, CROATTI, BOTTICI, COLTORTI, LOMUTI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

il trattato di Città del Capo è un trattato multilaterale adottato nell'ambito della conferenza diplomatica tenutasi a Città del Capo tra il 29 ottobre e il 16 novembre 2001, e promossa dall'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), alla quale hanno partecipato 68 Paesi e 14 organizzazioni internazionali. Il trattato è composto dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali ("Convention on international interests in mobile equipment") e da tre protocolli riguardanti, rispettivamente, il materiale aeronautico, il materiale rotabile ferroviario ed i beni spaziali;

sia la convenzione che i protocolli hanno lo scopo di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, interessi di sicurezza, locazioni e contratti condizionali di vendita, nonché diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza per le convenzioni di finanziamento;

tale quadro giuridico internazionale mira, come indicato nella relazione della Commissione delle Comunità europee (Commissione CE, SEC (2002) 1308, Bruxelles 3 marzo 2003), a "facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori (venditori a credito, organismi finanziari che hanno finanziato tali beni) che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni in un registro internazionale";

con la costituzione della garanzia internazionale, i finanziatori, attraverso l'iscrizione nel predetto registro telematico internazionale, godono della possibilità di recuperare i beni aeronautici, ovvero gli aeromobili che, attraverso le loro organizzazioni, vengono dati in locazione (finanziaria od operativa, dry lease) alle compagnie aeree per consentire loro di effettuare i servizi di trasporto. La garanzia internazionale consente ai finanziatori, nell'accezione più ampia di veri e propri finanziatori o di locatori di aeromobili, una prelazione assoluta su tali beni anche in caso di insolvenza del debitore, ovvero della compagnia aerea;

la convenzione è entrata in vigore il 1° aprile 2004 ed è stata firmata da 28 Paesi, mentre il protocollo riguardante gli aspetti inerenti al materiale aeronautico (protocollo aeronautico) è entrato in vigore il 1° marzo 2006 ed è stato ratificato inizialmente da otto Paesi, ai quali se ne sono successivamente aggiunti altri per un totale di 46 Paesi;

l'Italia ha firmato sia la convenzione che il protocollo sul materiale aeronautico il 6 dicembre 2001, ma non ha ratificato, ad oggi, tali strumenti, con la conseguenza che, nel mercato italiano, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di leasing finanziario o di dry lease, hanno costi più alti: i vettori aerei operanti in Italia non possono, infatti, accedere alla regolamentazione finanziaria relativa alle garanzie internazionali iscritte nel registro telematico, e laddove ciò avvenga sono costretti a registrare, per espressa richiesta del finanziatore (lessor), gli aeromobili in Paesi che hanno ratificato la convenzione e il protocollo, anziché nel Registro aeronautico nazionale (RAN);

la normativa internazionale consente ai proprietari di aeromobili e ai lessor di costituire sugli aeromobili dati in locazione ai vettori garanzie mobiliari che permettono al creditore di rimanere in possesso dell'aeromobile, consentendone dunque l'attività imprenditoriale nel settore aeronautico;

il mancato recepimento da parte dell'Italia dell'articolo XI del protocollo aeronautico rappresenta uno dei maggiori ostacoli che i lessor e le imprese costruttrici di aeromobili rilevano, al fine di consentire ad una compagnia aerea in possesso di licenza italiana di operatore aereo di registrare l'aeromobile nel RAN gestito dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

la convenzione è caratterizzata da meccanismi tipici di common law che possono discostarsi dai tradizionali principi del nostro ordinamento di civil law in tema di garanzie a favore dei creditori. Affinché la disciplina possa trovare applicazione nel nostro ordinamento occorrerà, inoltre, adeguare le norme contenute nel codice della navigazione (Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni);

considerato che:

il Senato, quasi all'unanimità dei voti, il 21 luglio 2020 ha approvato la mozione 1-00133 con cui il Governo, che ha espresso il parere favorevole sulla stessa, si è impegnato a presentare alle Camere il disegno di legge di ratifica della convenzione di Città del Capo e del relativo protocollo aeronautico, attivando in particolare ogni azione utile al recepimento della disciplina relativa ai rimedi per i casi di insolvenza di cui all'articolo XI del protocollo aeronautico (concernente le garanzie internazionali su beni mobili strumentali), nonché a provvedere al corrispondente riordino e adeguamento delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal registro aeronautico nazionale;

in data 18 giugno 2021 è stato presentato al Senato il disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, fatti a Città del Capo il 16 novembre 2001, nonché delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale" (AS 2294), assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per assicurare l'impegno assunto in Parlamento;

se sia stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale per la ratifica della Convenzione e del protocollo aeronautico, dal momento che è necessario un lavoro istruttorio complesso ed il coinvolgimento di diversi ministeri, tra cui il Ministero della giustizia per le parti di merito.

(4-06384)