• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03395/033 9/3395/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Billi, Gusmeroli, Morrone, Raffaelli.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/033presentato daBILLI Simonetesto presentato Martedì 14 dicembre 2021 modificato Mercoledì 15 dicembre 2021, seduta n. 615

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, come modificato dalla legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, ha previsto una temporanea esenzione dal rispetto di talune norme sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19 nei riguardi dei soggetti «in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021»;

    l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge all'esame dell'Aula è intervenuto sulla predetta disposizione normativa, prevedendo, in particolare: (i) l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dell'esenzione, la quale ricomprende adesso anche le disposizioni sul possesso obbligatorio del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro; (ii) l'estensione del periodo di validità temporale dell'esenzione medesima, prolungata dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;

    con riguardo a tale estensione temporale, tuttavia, si segnala una sopravvenienza che potrebbe dar luogo a dubbi e criticità in fase applicativa per tutti i soggetti che sino ad ora hanno beneficiato dell'esenzione in esame (trattasi, in particolare, di coloro che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino Sputnik V da parte delle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino);

    successivamente all'emanazione del decreto-legge all'esame dell'Aula, infatti, è stata adottata la circolare del Ministero della salute 4 novembre 2021, protocollo n. 50269, ai sensi della quale i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA possono ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il booster (...) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo relativo al suddetto vaccino non autorizzato;

    a fronte di quanto precede, non è chiaro se l'esenzione dal rispetto delle disposizioni sul possesso obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19, prevista per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, continui a valere sino al 31 dicembre 2021, ovvero debba ritenersi esaurita in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza del Ministero della salute sopra citata;

    a parere degli interroganti, la prima linea interpretativa sarebbe senz'altro da preferire rispetto alla seconda, anche al fine di garantire ai soggetti interessati il tempo necessario per pianificare e accedere concretamente alla nuova somministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire tramite circolare o altro atto di carattere interpretativo che l'esenzione prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in favore dei soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2021, anche in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza del Ministero della salute citata in premessa.
9/3395/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Billi, Gusmeroli, Morrone, Raffaelli.