• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03395/063 9/3395/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/063presentato daCAIATA Salvatoretesto presentato Martedì 14 dicembre 2021 modificato Mercoledì 15 dicembre 2021, seduta n. 615

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca un complesso sistema di disposizioni in materia economica, fiscale, in tema di tutela del lavoro e ulteriori disposizioni introdotte per far fronte a esigenze indifferibili;

    in particolare, l'articolo 9 reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 29,3 mln di euro per il 2021, la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica ed educativa in presenza, dell'infezione da COVID-19 o della quarantena del figlio convivente minore di anni 14 (o a prescindere dall'età qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata) disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;

    la situazione delineata è assimilabile per molti aspetti al «congedo per malattia del figlio» di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), in particolare all'articolo 47, comma 1 e 2, laddove dispone che «Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni»;

    la fascia di età presa in considerazione, quella fra i tre e gli otto anni, rientra nelle cosiddette «ere della prima e seconda infanzia» dell'essere umano, ossia quando il piccolo è ancora completamente dipendente dai genitori, specie in situazioni avverse come la malattia o la quarantena;

    in considerazione della precaria, e certamente non comune, situazione in cui versano le famiglie italiane, anche a causa della grave crisi socio-economica innescata dal perdurare dell'emergenza pandemica, non appare legittimo e, sicuramente, opportuno introdurre misure che, se da un lato mirano a supportare la gestione famigliare in caso di quarantena dei figli minori, dall'altro scaricano il peso economico delle scelte proprio sui genitori, penalizzati con la perdita del 50 per cento e dell'indennità spettante, anche nelle ipotesi di minori di otto anni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte a introdurre, nelle ipotesi di congedo straordinario per i genitori cui all'articolo 9 del decreto-legge in esame, una retribuzione differenziata sulla base dell'età del figlio minore a carico, riconoscendo per i periodi di astensione fruiti un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione stessa per i genitori di minori fino a 8 anni e del 50 per cento nelle ipotesi di figli minori a carico di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.
9/3395/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata.