• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03395/068 9/3395/68. Baratto.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/068presentato daBARATTO Raffaeletesto presentato Martedì 14 dicembre 2021 modificato Mercoledì 15 dicembre 2021, seduta n. 615

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1998, n. 511, ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle accise, di euro 9,30 per mille chilowattora in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese; le province potevano incrementare la misura dell'addizionale fino a euro 11,40 per mille chilowattora;

    nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ritenendo che l'addizionale provinciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1998, n. 511 fosse in contrasto con la direttiva 2008/118/CE che stabilisce il regime generale, e le regole per la detenzione e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, e che dovesse essere pertanto disapplicata; la Direttiva 2008/118/CE, all'articolo 1, paragrafo 2 esclude infatti la possibilità per gli Stati membri di introdurre imposte indirette sulla produzione di prodotti già sottoposti ad accise comunitarie;

    il Governo italiano con successivi interventi (decreto legislativo n. 23 del 2011, decreto legislativo n. 68 del 2011, decreto-legge n. 16 del 2012) ha abrogato la normativa in questione per le regioni a statuto ordinario prima e per quelle a statuto speciale poi, determinando de facto la chiusura della procedura d'infrazione; nel periodo successivo, alcuni contribuenti hanno presentato istanze di rimborso dell'imposta versata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

    ad esito di contenziosi avviati in materia con recenti sentenze (Cassazione Civile n. 15198 del 4 giugno 2019 e Cassazione Civile n. 27099 del 23 ottobre 2019) la Corte di Cassazione ha dichiarato l'incompatibilità ab origine dell'addizionale provinciale per contrasto con la direttiva 2008/118/CE – come si deduce anche dall'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della Unione europea – sancendo per altro verso il diritto generale di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate anche prima dell'abrogazione dell'imposta; il consumatore, pertanto, secondo il dettato della Corte di Cassazione, per ottenere il rimborso dell'imposta indebitamente versata dovrà esperire nei confronti del cedente (il fornitore) un'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile – con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore – può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria;

    la Corte di Giustizia CE-UE, nella sentenza 26 aprile 2017, n. C-564/15 (Farkas) sottolinea che, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro, in virtù del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai soggetti dell'ordinamento dal diritto dell'Unione; in particolare se il rimborso dell'imposta risulta impossibile o eccessivamente difficile; gli stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire di recuperare l'imposta, in modo da rispettare il principio di effettività,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche con opportuni interventi normativi, che l'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica versata a norma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 sia rimborsata ai soggetti sostituti d'imposta dai contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d'imposta 2010 e 2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, a seguito di richiesta di rimborso;

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche con opportuni interventi normativi, che i contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d'imposta 2010-2011, dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, che rimborsino od abbiano rimborsato l'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica versata a norma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, nei periodi d'imposta 2019-2020-2021, possano portare in deduzione i rispettivi versamenti.
9/3395/68. Baratto.