• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/10926 (4-10926)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10926presentato daPLANGGER Albrechttesto diLunedì 13 dicembre 2021, seduta n. 613

   PLANGGER, LOSS e VANESSA CATTOI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   a causa della nuova regolamentazione introdotta dalla «direttiva habitat», con la quale si considerano alloctone – ovvero non originarie di un determinato territorio – le specie di pesci la cui presenza non sia specificamente documentata, recentemente a Milano si è svolta una manifestazione delle aziende che praticano la pesca sportiva e che occupano circa 80 mila persone; l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 aprile 2020, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 «Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», sta avendo un pesantissimo e negativo impatto sull'attività della pesca sportiva che rappresenta una nicchia di offerta turistica molto importante;

   con le ultime novità contenute nel decreto ministeriale – approvato con il parere favorevole della Conferenza tra Stato, regioni e province autonome solo con l'impegno del Ministro dell'ambiente di aprire un tavolo per approfondire i contenuti dell'allegato 3 – molte specie ittiche locali come le trote fario, le lacustri, i salmerini, i coregoni e i barbi e altro, non potranno più essere allevate e immesse nelle acque interne dove sono presenti da diverse centinaia di anni;

   l'originario dettato dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 contemplava un divieto di immissione di fauna alloctona che a seguito della novella, ex articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, poteva essere derogato per dare una possibilità di sviluppo al settore;

   per effetto della definizione dei criteri per l'immissione in natura di specie non autoctone, contenuti nell'articolo 3 del decreto ministeriale, si è delineato un quadro di restrizioni più vincolanti delle preesistenti, perché l'elenco delle specie ittiche autoctone che correda il decreto è basato su criteri scientifici: in tal modo, si è creato un assetto eccessivamente restrittivo in quanto specie come la trota fario, immesse da più di un secolo, divengono alloctone;

   la tutela degli habitat naturali non è assoluta visto che deve tenere in considerazione esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali: comunque in base al regolamento (UE) n. 1143 del 2014, né il Coregonus lavaretus (coregone), né la Salmo trutta (trota fario), né l'Oncorhynchus mykiss (trota iridea) sono incluse nella lista delle specie esotiche invasive; la Conferenza delle regioni e delle province autonome il 3 novembre 2021 ha approvato all'unanimità un documento con il quale chiede al Governo di approvare una disciplina transitoria per consentire la prosecuzione della gestione dell'attività di pesca sportiva e professionale, dell'indotto turistico, produttivo e commerciale in condizioni di legittimità, limitandone i danni causati dal blocco delle immissioni di salmonidi;

   appare dunque urgente e indifferibile una revisione del decreto ministeriale 2 aprile 2020, o quantomeno dei suoi criteri applicativi, e in particolare dell'elenco delle specie da ritenere autoctone e alloctone -:

   se non si ritenga di dare seguito agli impegni presi con i rappresentati delle regioni e delle province autonome, istituendo presso il Ministero della transizione ecologica un apposito nucleo di ricerca e valutazione composto da esperti ministeriali e degli enti locali, al fine di adottare norme e disposizioni volte all'individuazione delle specie ittiche autoctone e paraautoctone, onde superare le incertezze e le ambiguità prodotte con la circolare esplicativa n. 55247 del 24 maggio 2021;

   se non ritengano di adottare tutte le iniziative necessarie per modificare il decreto 2 aprile 2020, con riferimento all'articolo 3 e all'Allegato (3), al fine di armonizzarlo con gli strumenti tecnici di valutazione e pianificazione regionali (carte ittiche e piani ittici regionali).
(4-10926)