• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02448/039/ ... il disegno di legge di bilancio di previsione per l'anno 2022 reca numerose disposizioni di materia di lavoro, tra le quali in particolare misure in favore dei lavoratori provenienti da imprese in...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2448/39/05 presentato da WILLIAM DE VECCHIS
martedì 7 dicembre 2021, seduta n. 491

Premesso che:
il disegno di legge di bilancio di previsione per l'anno 2022 reca numerose disposizioni di materia di lavoro, tra le quali in particolare misure in favore dei lavoratori provenienti da imprese in crisi, anche a motivo dell'emergenza pandemica, il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali ed altro ancora;
occorre operare una tutela di tutti i lavoratori che prestano servizio in Italia, ivi inclusi quelli delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia, che impiegano, presso le proprie sedi italiane, anche personale a contratto di nazionalità italiana;
la regolamentazione del rapporto di lavoro è affidata alle Linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia (triennio 2020-2022), che suggerisce un percorso normativo per le politiche del lavoro dei dipendenti delle Ambasciate estere in Italia senza alcun obbligo normativo di applicazione;
il personale citato, dipendente in Italia di uno Stato estero, risulta essere un ibrido giuridico pubblico-privato, pur essendo a tutti gli effetti personale dipendente, stabilendo di fatto un grave deficit nelle tutele riconosciute a questi lavoratori dal nostro ordinamento giuridico, a partire dalla sottoscrizione di normali contratti di lavoro;
iI sindacato FEDAE-CEUQ, chiedendo di inquadrare la fattispecie nell'ambito privatistico con stipula di un vero CCNL di categoria, ha condotto un'indagine sul caso, che ha portato a stabilire che: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota di risposta in data 3 febbraio 2020, dichiarava di non avere competenza per lo svolgimento delle ordinarie attività di controllo sui rapporti di lavoro in essere per i dipendenti italiani delle Ambasciate estere; il Ministero degli affari esteri per tramite dell'Ufficio II " Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, ha dichiarato che non esercita e non può esercitare una funzione di controllo su tali rapporti di lavoro; il Tribunale di Roma, in un ricorso civile di un dipendente avverso il datore di lavoro (Repubblica Federale di Germania), ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione;
nonostante il quadro normativo carente, l'Agenzia delle entrate chiede regolarmente ai lavoratori, ma non ai datori di lavoro, il versamento delle tasse annuali come comuni lavoratori, perfettamente inquadrati nell'ordinamento giuridico italiano;
nel maggio scorso è peraltro entrata in vigore la legge 29 aprile 2021, n. 62, recante modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, la quale opera una tutela del personale dipendente estero nelle sedi diplomatiche italiane;
impegna il Governo:
a) ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di dotare i lavoratori richiamati in premessa di un adeguato inquadramento lavorativo e fiscale, che permetta la stipula di un regolare CCNL per la categoria, superando le linee guida finora disattese e inapplicate;
b) a fare uso dei propri poteri ispettivi al fine di verificare la regolarità degli accertamenti fiscali fatti dall'Agenzia delle entrate nei confronti dei medesimi lavoratori.
(0/2448/39/5)
De Vecchis, Lucidi, Iwobi, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato