• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02448/057/ ... in sede di esame del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", premesso che: l'articolo 192 del...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2448/57/05 presentato da LUIGI VITALI
martedì 7 dicembre 2021, seduta n. 491

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",
premesso che:
l'articolo 192 del disegno di legge introduce modifiche al Testo unico in materia di spese di giustizia di cui al dPR 30 maggio 2002, n,115, riguardo al contributo unificato;
nello specifico le modifiche all'articolo 16 del citato dPR introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non corrisponda al valore della causa dichiarato dalla parte;
le modifiche all'articolo 108 del medesimo decreto sono volte a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge, la modifica colma una lacuna normativa e consente di recuperare entrate stimate in circa 104.000/120.000 euro all'anno;
come anche evidenziato nella nota del Consiglio nazionale forense, la modifica all'articolo 16 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, laddove impedisce al personale di cancelleria di provvedere all'iscrizione a ruolo nel caso di omesso o erroneo pagamento del contributo unificato, desta perplessità trattandosi di una disposizione di più che dubbia costituzionalità che subordina l'esercizio dell'azione giudiziaria al pagamento di una somma di denaro;
a tal fine ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha a più riprese ribadito l'illegittimità delle norme che condizionano l'esercizio dell'azione ad adempimenti ulteriori, già a partire dai casi della cautio pro expensis (C. cost. 29 novembre 1960 n.67) e, nella specifica materia tributaria, della clausola solve et repete (C. cost. 24 marzo 1961 n.21);
nella stessa direzione è intervenuta la Corte dei diritti dell'uomo ribadendo che "le norme procedurali anche se volte a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia non devono creare ostacoli all'accesso alla giustizia né rendere l'esercizio del diritto particolarmente gravoso",
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che le disposizioni di modifica introdotte dall'articolo 192 entrino in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2024.
(0/2448/57/5)
Vitali