• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.0/02448/058/ ... premesso che, il 7 settembre 2021 la Commissione per le Politiche dell'Unione europea ha approvato una risoluzione, sull'affare assegnato, riguardante "Le possibili iniziative legislative...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2448/58/05 presentato da TATIANA ROJC
martedì 7 dicembre 2021, seduta n. 491

Il Senato,
premesso che,
il 7 settembre 2021 la Commissione per le Politiche dell'Unione europea ha approvato una risoluzione, sull'affare assegnato, riguardante "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765);
tenuto conto che, anche in base alla mozione nr. 200 approvata dal Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e presentata alla Presidenza della citata Regione Autonoma il 15 settembre 2020, audito il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in qualità di soggetto amministratore del regime di Porto franco internazionale di Trieste ai sensi del Decreto congiunto del Ministro dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 nonché audite alcune Associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti il regime di extradoganalità dei punti franchi del porto di Trieste;
- la risoluzione, approvata all'unanimità, ha disposto che la stessa venga inviata "alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012;
come evidenzia tale risoluzione, l'esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale dell'Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l'esenzione dal dazio all'importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;
sulla base di ciò è stato pertanto chiesto se "si riteneva necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello speciale regime dei Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;
- come ha riconosciuto la stessa Commissione europea nella risposta a firma Maros Sefcovic e Paolo Gentiloni e trasmessa il 18 novembre 2011 alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che "le considerazioni di cui sopra lasciano impregiudicata la valutazione giuridica dei motivi addotti dal Senato della Repubblica per giustificare una eventuale esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea" e che "tale valutazione giuridica sarà effettuata se il governo italiano decidesse di presentare alla Commissione una richiesta di escludere la zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione"
- preso atto, da ultimo, che allo stato attuale le previsioni dettate dalla citata normativa di diritto internazionale pubblico relative al principio di exradoganalità trovano pacifica e consolidata, benchè solo parziale, applicazione nell'ambito dei punti franchi del porto di Trieste;
impegna il Governo
- ad adottare, ad opera dei competenti Ministeri, apposito atto avente rango di legge ordinaria, volto a garantire la piena e corretta interpretazione ed applicazione del dettato internazionale e comunitario alla luce degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in relazione alla libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Ali. VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947,così come confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988;
- ad avviare l'interlocuzione con le Istituzioni Europee per chiarire nel merito la piena ed integrale applicazione dello speciale status del Porto franco internazionale di Trieste alla luce degli obblighi internazionalmente assunti dalla Repubblica Italiana e tutt'oggi vigenti, qualora si rendesse necessario, anche con l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.
(0/2448/58/5)
Rojc, Nannicini