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Atto a cui si riferisce:
C.5/07215 (5-07215)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 7 dicembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-07215

  Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 397 del 28 settembre 2021 dispone che, nell'ambito della Missione 2, componente 1, investimento 1.2 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, vengano finanziati progetti «faro» di economia circolare che promuovano l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo in alcuni settori produttivi individuati nel piano di azione europeo sull'economia circolare, quali quelli relativi a elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. A tal fine il citato decreto distingue quattro linee di intervento.
  In particolare, la linea di intervento B concerne l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone. Ad essa è assegnato un finanziamento di 150 milioni di euro, da ripartire mediante procedure di evidenza pubblica con pubblicazione del relativo avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica.
  Su queste basi, il Ministero ha emanato un primo avviso che, in relazione al criterio 4 «Livello di innovazione tecnologica», prevedeva una valutazione positiva per le proposte che dimostrassero l'adozione di tecnologie che consentano una elevata produzione di materiale con caratteristiche «End of waste» da destinare all'utilizzo industriale in cartiera, nonché comportino, altresì, il sensibile risparmio energetico nei consumi di esercizio e una riduzione degli scarti medi di produzione.
  Così come ricordato dagli interroganti, successivamente l'avviso è stato rettificato in relazione al richiamato criterio 4, che ora contempla una valutazione positiva delle proposte le quali dimostrino l'idoneità della tecnologia adottata a permettere almeno una delle seguenti attività: a) una elevata produzione di materiale riciclato o di materia prima seconda da destinare all'utilizzo industriale; b) l'incremento dell'utilizzo di materia riciclata o di materia prima seconda nel processo industriale, anche attraverso pratiche di simbiosi industriale.
  Alla luce di quanto detto, si specifica che la rettifica in oggetto non implica l'abbandono della categoria di «End of waste». Infatti, quest'ultima è da ritenere ricompresa nel più ampio insieme delle «materie prime seconde», cui fanno riferimento entrambe le lettere a) e b) sopra menzionate.
  D'altra parte, con riferimento alla lettera a), non era possibile utilizzare la nozione di «End of waste» perché attualmente solo la filiera della carta dispone di apposita disciplina in materia, dettata con decreto ministeriale, alla luce dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Quanto poi in relazione all'attività di cui alla lettera b), essa scaturisce, d'intesa con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), dall'intento di estendere il perimetro della valutazione anche agli utilizzatori (e non solo ai produttori), al fine di valorizzare processi di simbiosi industriale, come richiede il modello di economia circolare inteso nella sua completezza.
  Va, infatti, rilevato che la definizione di «riciclaggio» (articolo 183 del decreto legislativo 152 del 2006) ricomprende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
  Si ritiene, dunque, che la nuova formulazione, più ampia della precedente, abbia la finalità di includere tutti materiali sottoposti a recupero che riacquistano una funzione in successivi processi industriali.