Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.5/07027 (5-07027)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 2 dicembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07027
L'Onorevole interrogante chiede l'adozione di iniziative volte ad una mirata attività di vigilanza sui servizi esternalizzati nella sanità pubblica, con particolare riferimento alla situazione della Regione siciliana.
Preliminarmente, occorre rappresentare che l'Ispettorato nazionale del lavoro non ha funzioni di coordinamento degli Ispettorati del lavoro operanti sul territorio della Regione siciliana, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale riservate a tale Regione a statuto speciale.
L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro – nell'esercizio della propria funzione di pianificazione e orientamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e assicurazioni sociali obbligatorie – elabora annualmente un documento di programmazione dell'azione ispettiva degli Uffici territoriali, al fine di contrastare efficacemente gli illeciti di maggiore gravità e impatto sul mercato del lavoro e sul sistema produttivo.
Il documento di programmazione per l'anno 2021 raccomanda agli Uffici di prestare particolare attenzione ai meccanismi di decentramento produttivo connessi ad illecite esternalizzazioni e interposizioni, specie se poste in essere da aziende e cooperative di media e grande dimensione.
Alla luce dell'esperienza ispettiva, infatti, i meccanismi di decentramento produttivo e la connessa dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione hanno ingenerato patologie tipiche pregiudizievoli delle tutele dei lavoratori.
L'elusione della normativa giuslavoristica si manifesta in molti settori merceologici, principalmente con l'utilizzo degli strumenti della somministrazione, degli appalti e dei distacchi.
Con riferimento agli appalti illeciti, si evidenzia che a fronte dell'utilizzo illecito dello schema negoziale dell'appalto, il conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL dall'appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, così come una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, dimostra, sovente, l'intento fraudolento della somministrazione di personale posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori. In tali casi, come noto, la fattispecie, oltre che sotto il profilo amministrativo, è penalmente sanzionata ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Tra gli ambiti di interesse l'INL ha evidenziato, in particolare, il contrasto ai fenomeni di esternalizzazione illecita specie in riferimento ad appalti labour intensive, che vedono frequentemente il coinvolgimento di società di comodo, come tali inadempienti in relazione a qualsiasi obbligo, retributivo, contributivo e fiscale oltre che in rapporto alle condizioni di lavoro definite dalla legge o dal contratto di settore.
Sotto il profilo della tutela della categoria dei lavoratori in questione, preme sottolineare che attraverso l'azione di vigilanza il personale ispettivo dell'INL è in grado di esercitare il potere di diffida accertativa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004, così come riscritto dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 per soddisfare i crediti di lavoro dei dipendenti.
Qualora nel corso di un'ispezione emergono inosservanze da cui derivano crediti patrimoniali per i lavoratori, l'ispettore «diffida» il datore di lavoro dall'erogare la somma oggetto di accertamento, fissando un termine per l'adempimento. Decorso tale termine, in assenza di presentazione di apposito ricorso al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o di richiesta di tentativo di conciliazione, il provvedimento diventa titolo esecutivo.
Si fa inoltre presente che, in via generale, il parametro economico di riferimento per l'adozione della diffida accertativa è costituito dal contratto collettivo effettivamente applicato dal datore e non dal contratto leader. Il riferimento alla contrattazione leader, ai fini della diffida accertativa, vale anche nel settore dei pubblici appalti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Con specifico riferimento all'attività di vigilanza sui servizi esternalizzati nella sanità pubblica in particolare quella siciliana, faccio presente che la Regione siciliana espressamente interpellata – ha confermato di seguire, di norma, la programmazione della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale approvata dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella quale vengono indicati i settori prioritari d'intervento.
Anche alla luce di quanto segnalato nell'atto di sindacato ispettivo, la Regione siciliana si è resa disponibile ad affrontare le problematiche sollevate attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali. A tal fine, la Regione siciliana ha comunicato al Ministero del lavoro la decisione di indire un tavolo tecnico tra le parti al fine di scongiurare un'eventuale interruzione di pubblico servizio e nel contempo dare riscontro alle lamentate rivendicazioni contrattuali.
Il Ministero del lavoro reputa importante la tutela dei lavoratori impegnati in servizi esternalizzati, in particolare nella sanità pubblica, e, pertanto, seguirà con attenzione gli esiti degli incontri e le determinazioni che verranno comunicate dalla Regione siciliana.