• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02426/044/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2426/44/0611 presentato da MARIO TURCO
martedì 30 novembre 2021, seduta n. 019

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),
premesso che:
l'articolo 10 del provvedimento in esame reca disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria. In particolare, si introduce la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 63,5 milioni per il 2022 per i mesi oggetto della proroga;
per garantire le prestazioni integrative del suddetto trattamento di integrazione salariale, viene altresì previsto un finanziamento - operato in considerazione dell'intero periodo temporale di 12 mesi summenzionato - di 212,2 mln di euro per il 2022 in favore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
considerato che:
anche in ragione della difficile situazione economica che interessa le imprese in amministrazione straordinaria del settore del trasporto aereo, nonché lo stabilimento ILVA, appare necessario prevedere inoltre che i lavoratori coinvolti possano presentare domanda di accesso all'apposito Fondo di garanzia dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del proprio TFR;
l'art. 2, comma 2, della legge n. 297/1982 prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ex art. 97, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero dopo la pubblicazione del decreto di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, del TFR e degli accessori;
con riferimento ai datori non assoggettabili a procedura concorsuale e di inadempimento totale o parziale dell'obbligazione retributiva surrogabile dal Fondo, il lavoratore può rivolgersi a quest'ultimo solo a seguito di inefficace esperimento di esecuzione forzata, tale da non consentire il soddisfacimento anche parziale del proprio credito, previa detrazione delle somme eventualmente già percepite,
impegna il Governo:
ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la possibilità di presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito.
a fare salva, conseguentemente, la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati.
(0/2426/44/0611)
Turco, Catalfo, Lupo