• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03374/021 9/3374/21. Corda, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03374/021presentato daCORDA Emanuelatesto diMercoledì 1 dicembre 2021, seduta n. 607

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha introdotto la certificazione verde COVID-19, green pass, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 o guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2;

    il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attinta sociali ed economiche, all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica e, con l'articolo 4, ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 specificatamente la lettera e) recita che: «...la certificazione verde COVID-19 (...) è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da Sars-Cov-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione...»;

    la disposizione succitata non tiene affatto conto di una situazione che non è del tutto insolita o atipica, nel momento in cui non si fa alcun riferimento a quelle situazioni di contagio avvenute in maniera asintomatica;

    nello specifico chi ha contratto il virus in maniera asintomatica e avendolo scoperto perché si è sottoposto, per sua scelta, ad un tampone sierologico comprovante la presenza di una base anticorpale tale che la somministrazione del vaccino si sconsiglia, se non dopo un abbassamento della quantità degli anticorpi secondo le anamnesi mediche. Tali soggetti non hanno diritto al green pass a causa della mancanza del test iniziale che certifichi l'infezione dal virus;

    i predetti soggetti si trovano in un limbo sanitario dove non possono sottoporsi alla vaccinazione perché ciò comporterebbe uno stress immunitario di cui non si dispone di una sufficiente letteratura scientifica, da conoscerne gli effetti conseguenti,

impegna il Governo

a riconoscere ai soggetti illustrati in premessa il diritto al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte, a seguito della presentazione del risultato di un tampone sierologico che attesti la presenza di anticorpi in base ai range di riferimento post guarigione da Sars-CoV-2.
9/3374/21. Corda, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.