• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03374/022 9/3374/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Raduzzi, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03374/022presentato daRADUZZI Raphaeltesto diMercoledì 1 dicembre 2021, seduta n. 607

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 ha introdotto il green pass, che certifica lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2 o guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2;

    il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica e, con l'articolo 4, ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 specificatamente la lettera e) recita che: «...la certificazione verde COVID-19 (...) è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da Sars-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione...»;

    la disposizione succitata presenta una discrasia se non una vera e propria illogicità normativa nel momento in cui non disciplina quell'interregno intercorrente (15 giorni) tra la prima dose ricevuta, senza aver contratto un'infezione precedente, e la somministrazione della seconda dose indispensabile al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte;

    questa situazione obbliga i soggetti ricadenti in anzidetta fattispecie, a dover ricorrere a tamponi antigenici o molecolari che dimostrino di non essere infetti dal virus per lo svolgimento della propria vita socio-economica, in sostanza si concretizza non solo un elemento discriminatorio, ma anche un danno economico che i singoli soggetti devono affrontare con le economie a loro disposizione. Situazione non del tutto improbabile è che tra quei soggetti ci siano situazioni reddituali monoreddito o appena al di sopra della soglia del vivere con dignità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre la gratuità dei tamponi a quei soggetti rientranti nella fattispecie illustrata in premessa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/3374/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Raduzzi, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.