• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03374/028 9/3374/28. Colletti, Forciniti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03374/028presentato daCOLLETTI Andreatesto diMercoledì 1 dicembre 2021, seduta n. 607

   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali – «Decreto Capienze»;

    l'articolo 170 del decreto legislativo 196/2003, aggiornato al decreto legislativo 101/2018, «Inosservanti dei provvedimenti del Garante», dispone che: «...chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni...»;

    l'articolo 9 del «Decreto Capienze» attiene le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

    nell'iter di conversione del provvedimento al Senato, è stata introdotta la lettera o) all'articolo 9 del decreto-legge la quale modifica l'articolo 170 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

    come detto, l'inosservanza dei provvedimenti del Garante della privacy è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Con la modifica del Senato, affinché operi tale punibilità con la reclusione, devono concretizzarsi due condizioni: vi deve essere un «concreto nocumento» a uno o più soggetti interessati al trattamento e/o la querela della persona offesa;

    fino ad oggi, l'azione penale veniva avviata d'ufficio, impedendo e/o limitando i casi di inottemperanza. La modifica introdotta rende la contestazione della violazione alquanto inapplicabile perché il più delle volte gli interessati sono del tutto ignari del trattamento illecito dei dati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere la lettera o) come introdotta dal Senato, consentendo una reale tutela del diritto alla privacy, senza che la stessa sia subordinata alle condizioni di punibilità quali il concreto nocumento e/o la querela della persona offesa in caso di inosservanza dei provvedimenti del Garante.
9/3374/28. Colletti, Forciniti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.