• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/07127 (5-07127)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-07127

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

  l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda promuovere il Ministro dell'interno per rendere effettiva la vigente normativa che prevede la possibilità di affidare a enti del Terzo settore i natanti che sono stati sequestrati nel corso delle operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina.
  Al riguardo occorre preliminarmente puntualizzare che la materia non rientra nella stretta competenza del Ministero dell'interno. Pertanto sono stati acquisiti elementi di conoscenza dal Ministero della Giustizia. Tale dicastero ha rappresentato che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) dal decreto-legge n. 130 del 2020, i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, ai seguenti soggetti:

   organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale;

   enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

  È altresì previsto che nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento, trovi applicazione la procedura prevista dall'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico in materia doganale) che ne consente la cessione, su apposita convenzione, per la distruzione. Il comma 8-quinquies del citato articolo 12 prevede inoltre che quando i medesimi beni sono acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, è ugualmente possibile chiederne l'affidamento, che deve avvenire in via prioritaria in favore dell'amministrazione o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso alle condizioni di legge.
  In caso di affidamento di beni confiscati, gli enti del Terzo settore provvedono con oneri a proprio carico al loro smaltimento, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
  La normativa attuale, quindi, prevede che i beni sequestrati o confiscati utilizzati per il compimento di reati legati all'immigrazione clandestina possano essere affidati, su richiesta, agli organi di polizia o a enti del Terzo settore per essere riutilizzati o, ove necessario, avviati alla distruzione.
  Si evidenzia che il legislatore ha optato per l'affidamento di tali beni, dopo la confisca – in via prioritaria – all'amministrazione rispetto al trasferimento ad enti del Terzo settore che possono, come già evidenziato, chiederne l'affidamento se ne sono stati affidatari prima della confisca.
  In conclusione, risulta dal quadro appena rassegnato che la competenza ad adottare i provvedimenti di affidamento è attribuita all'autorità giudiziaria procedente che provvede anche ad emettere le eventuali autorizzazioni per la distruzione dei natanti.
  Il Ministero della Giustizia ha comunque evidenziato che, al momento, non sono allo studio modifiche della descritta normativa in tema di affidamento, dopo il sequestro e dopo la confisca, di beni (in particolare natanti) utilizzati per il compimento del reato di immigrazione clandestina.