• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02448/005/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"; premesso che: -...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2448/5/07 presentato da GIANNI MARILOTTI
martedì 23 novembre 2021, seduta n. 276

La 7a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
premesso che:
- l'articolo 119 (potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato) autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato. Si tratta di una previsione in linea con il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha previsto risorse per la digitalizzazione degli archivi delle pubbliche amministrazioni, all'interno di uno stanziamento totale di circa 1,1 miliardo, che include i vari interventi delle amministrazioni centrali che hanno avviato processi di digitalizzazione degli archivi e del patrimonio di dati, nonché percorsi di digitalizzazione dei processi operativi;
- queste operazioni non devono essere gestite soltanto come fonte di risparmio di spese per fitti di capannoni, ma al contrario come opportunità per mobilitare risorse del mercato del lavoro intorno alla fornitura dei seguenti servizi: dematerializzazione di documentazione cartacea; raccolta, immagazzinamento, digitalizzazione, archiviazione e conservazione digitale della documentazione degli archivi; gestione informatizzata delle procedure di accesso ai documenti degli archivi digitali e per il trattamento dei relativi dati;
- va capovolto lo scenario di una visione meramente contabile della gestione del patrimonio immateriale del Paese, cioè i supporti (cartacei, magnetici, audiovisivi, digitali, ecc.) su cui è registrata la memoria storica. Anche stavolta, infatti, la relazione illustrativa allegata alla legge di bilancio ricorda come gli Archivi di Stato conservino attualmente oltre 1500 km di documentazione, destinata ad essere ulteriormente incrementata; la medesima relazione rileva che "negli ultimi trent'anni, per ragioni legate alla mancanza di spazi nelle attuali sedi, non è stato possibile soddisfare l'obbligo di accogliere i versamenti da parte degli Uffici statali periferici, come Tribunali, Prefetture, Questure, Archivi notarili" come previsto dall'articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, detto "codice Urbani");
- il problema formale dell'obbligo di versamento, disatteso per mancanza di spazi, può agevolmente risolversi istituendo una struttura decentrata degli Archivi di Stato presso gli organi versanti (ad esempio obbligando i Ministeri a mettere a disposizione degli utenti storici una sala studio, cui consentire di accedere in sede ai documenti a condizioni di parità con l'accesso civico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013). Semmai, va risolta in modo sostanziale l'elusione, non solo dell'obbligo formale di versamento, ma soprattutto dei limiti temporali previsti dall'articolo 122 del "codice Urbani", da parte delle amministrazioni che non versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent'anni: ciò avviene, in base all'articolo 41 comma 6 del "codice Urbani", da parte del Ministero per gli affari esteri e da parte degli Stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo); in base allo speciale regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124, da parte dei servizi di informazione e sicurezza, con un regime speciale da cui consegue, di fatto, l'inibizione all'accesso e alla consultazione di atti e documenti fondamentali per la ricostruzione delle vicende storiche italiane;
considerato che:
- proprio il "codice Urbani" dispone che, nella nozione di bene culturale, rientrino tutte le testimonianze archivistiche della storia nazionale, indipendentemente dagli istituti di conservazione pubblici e privati, che ne hanno la detenzione o il possesso. Gli archivi giocano un ruolo fondamentale in questo scenario poiché racchiudono e rappresentano i valori di una società - in una parola, la sua identità - in modo dinamico. Non sono contenitori passivi della nostra memoria, né tantomeno luoghi fisici in cui custodire oggetti, anche perché la mentalità custodiale riflette l'arretratezza con cui nel nostro Paese si tende a vedere tali beni solo come fonte di costo. Sono agenti piuttosto proattivi che modellano la nostra memoria. Sono quindi un fattore strategico per colmare le lacune. D'altra parte, gli archivi devono affrontare le lacune interne che incidono sulla loro missione e ne ostacolano l'uso: in un mondo di tecnologie in continua evoluzione, gli archivi si sforzano di gestire nuovi oggetti, formati e tecniche;
- una metodologia che prevede la determinazione del "valore d'uso" dei beni culturali, attraverso l'applicazione di formule finanziarie, è allo studio di un gruppo di lavoro che, già dal 2017, opera presso il Servizio studi dipartimentale (SESD) della Ragioneria generale dello Stato con l'obiettivo di applicare al patrimonio culturale italiano gli standard internazionali sulla contabilità pubblica (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS). Fanno parte del gruppo di lavoro la Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica, la Corte dei conti, l'Agenzia del demanio, l'Istat. Il gruppo di lavoro del SESD ha già elaborato una metodologia che ha permesso di contabilizzare - a scopo di sperimentazione - i patrimoni della Galleria Borghese e di Villa d'Este a Tivoli. Il progetto di sperimentazione della Ragioneria generale dello Stato Heritage in financial reporting potrebbe utilmente proiettarsi a misurare anche il valore economico degli archivi: si tratta di un tema di fondamentale importanza - colto in ambito accademico grazie alla convenzione tra il Dipartimento di lettere e culture moderne dell'Università di Roma "La Sapienza" e il Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre - per comprendere il ruolo degli archivi non solo come asset patrimoniale, ma anche come componente strategica per la produzione di valore culturale, sociale e gestionale. In ultima analisi, il patrimonio archivistico va ricondotto ad un valore economico statisticamente rilevabile, facendo entrare nel piano statistico nazionale uno studio progettuale sugli archivi pubblici e compiendo passo decisivo per avere piena contezza della presenza di archivi nel nostro Paese;
- la connessione di tali questioni tecnico-gestionali con l'essenza stessa della democrazia è dimostrata dall'imminente iniziativa "Bridging the democracy gap", proiettata sulla nona conferenza dell'International council of Archives, che si terrà a Roma tra il 19 e il 23 settembre del prossimo anno, in collaborazione con SOS Archivi e Symposia srl, sul tema dell'Archivio come mezzo per colmare un divario trasversale e multilivello, evento organizzato con la partnership di ANAI e DGA del Ministero della cultura,
impegna il Governo:
- in occasione dell'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 119, a condurre un esaustivo censimento degli archivi italiani, sviluppando utili sinergie con l'ISTAT, finalizzate a dare una misura quali-quantitativa di questo importante asset che ha un impatto sul benessere collettivo, al pari delle biblioteche che già costituiscono un indicatore nel BES;
- ad utilizzare i fondi del PNRR destinati alla digitalizzazione, per la ripresa del "programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico" (di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112) in funzione del rilancio di tutte le iniziative di digitalizzazione enunciate in premessa;
- a valutare l'opportunità all'esito dello svolgimento delle procedure in corso a bandire nuovi concorsi per gli archivi di Stato e per l'amministrazione dei beni archivistici presso il Ministero della cultura, ponendo rimedio al grave deficit di risorse umane e finanziarie, di cui soffre il sistema archivistico nazionale e lo rende inidoneo a fronteggiare anche solo le basilari funzioni di conservazione del patrimonio documentale prodotto dalla plurisecolare storia d'Italia;
- ad una verifica esaustiva delle inadempienze all'obbligo di mettere a disposizione tutti i documenti che superano i limiti temporali massimi di cui all'articolo 122 del "Codice Urbani", esigendo da tutte le pubbliche amministrazioni la redazione di un inventario analitico dei documenti attinenti agli affari esauriti, per compiutamente metterli a disposizione dell'utenza; nel caso delle previsioni derogatorie circa l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato, imporre parità di trattamento per la ricerca storiografica decentrata, in modo che possano essere accessibili e consultabili - alle condizioni predette, poste dall'articolo 122 citato e salva soltanto l'apposizione del segreto di Stato nei limiti di cui alla legge n. 124 del 2007 - anche i documenti degli archivi dello Stato Maggiore della Difesa, dei servizi segreti e degli organi, enti o uffici per i quali non è contemplato l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato.
(0/2448/5/7)
Marilotti, Vanin, Montevecchi, Corrado, Laniece, Saponara, Alessandrini, Pittoni, Granato, Angrisani