• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03289/007 9/3289/7. Bellucci.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/007presentato daBELLUCCI Maria Teresatesto diMercoledì 24 novembre 2021, seduta n. 602

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    nell'ambito di una riforma organica del processo civile, un'attenzione particolare deve essere destinata alla tutela dei soggetti di minore età e del principio ispiratore di ogni norma del superiore interesse del minore;

    presupposto fondamentale perché i diritti dei minori non restino lettera morta è l'ascolto; ascoltare i bambini e i ragazzi significa dare attuazione a un diritto e non a un diritto qualsiasi, bensì a un diritto sancito dalla citata Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che al paragrafo 2 dell'articolo 12 dispone che «si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale»;

    l'ascolto del minore è stato, inoltre, oggetto delle raccomandazioni che all'inizio del 2019 il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha rivolto all'Italia, rammentando l'importanza della partecipazione dei bambini e dei ragazzi a tutte le decisioni che li riguardano e chiedendo al Governo italiano di istituzionalizzare tale coinvolgimento;

    l'ascolto dei minori è un presupposto fondamentale perché i loro diritti non restino solo parole sulla carta; perché a ciascuno sia riconosciuto concretamente quello che nelle singole situazioni è il suo superiore interesse; ascoltare i bambini e i ragazzi è dare attuazione a un diritto;

    il principio è semplice e, insieme, impegnativo: le persone di minore età devono poter esprimere la propria opinione in tutte le situazioni che le riguardano. Il dovere degli adulti e delle istituzioni è, dunque, ascoltarli sempre, riconoscendo anche il più piccoli la loro centralità nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nei tribunali, con modalità, condizioni e tempi adeguati alla loro età;

    in Italia, per una persona di minore età, nelle aule giudiziarie l'ascolto è previsto solo in caso di soggetti di età pari o superiore a dodici anni ed è lasciato, nella migliore delle ipotesi, all'opinione degli esperti, come se le parole dei bambini non bastassero da sole a spiegarne i drammi;

    è necessario dare attuazione al principio cardine della legislazione in materia di tutela dei minori, il principio del superiore interesse del minore, spostando l'asticella dell'intervento legislativo dal minore come esclusivo oggetto di tutele al minore come centro di interesse,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa , al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre l'obbligo di ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, valutando l'opportunità di abbassare l'età di ascolto a otto anni e anche di età minore, qualora capace di discernimento, anche in presenza di uno psicologo infantile.
9/3289/7. Bellucci.