• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07136 (5-07136)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07136presentato daFRATE Floratesto diMercoledì 24 novembre 2021, seduta n. 602

   FRATE e SCHULLIAN. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e l'articolo 21 del decreto- legge n. 149 del 2020, hanno previsto un esonero contributivo a favore degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020;

   il decreto-legge n. 183 del 2020, all'articolo 10, comma 6, ha previsto la sospensione del pagamento della IV rata della contribuzione 2020 in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio;

   il messaggio Inps n. 587 del 10 febbraio 2021 ha differito il termine di pagamento della rata con scadenza originaria 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione degli importi contributivi da versare;

   il decreto del 17 maggio 2021 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 20 e 21, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali riferiti all'anno 2021 dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti;

   il messaggio Inps n. 4272 del 13 novembre 2020 ha specificato che l'esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, di cui alla legge n. 176 del 2020 è fruibile soltanto previa domanda telematica resa disponibile dall'istituto;

   l'apposito modello d'istanza è stato messo a disposizione da parte dell'Inps il 4 novembre 2021 (messaggio 3774), e le relative domande devono essere inoltrate nei 30 giorni successivi a quella data;

   il mancato versamento delle rate finora sospese provoca delle discontinuità nel pagamento della contribuzione 2020 e 2021 e, di conseguenza, risulta sospesa la liquidazione delle pensioni di soggetti che comunque hanno maturato il diritto alla pensione;

   al fine di arrecare minor danno ai soggetti interessati, l'Inps avrebbe la possibilità di attivare la liquidazione provvisoria delle pensioni, procedura che già viene applicata in altri settori come quelli dell'artigianato e del commercio –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno che l'Inps proceda con la liquidazione provvisoria delle pensioni dei beneficiari del predetto esonero, nelle more delle domande in corso di presentazione e dell'assegnazione dell'esonero ancora non attuato per motivi non imputabili ai contribuenti, considerando utili soltanto le prime tre rate regolari del 2020, visto che le discontinuità nella contribuzione sono dovute alla sospensione per legge della IV rata 2020.
(5-07136)