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Atto a cui si riferisce:
S.4/05992 GARAVINI, SBROLLINI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: il Consiglio comunale di Venezia ha approvato, con deliberazione n. 11 del 26 febbraio 2019, il "regolamento per...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 125
all'Interrogazione 4-05992

Risposta. - L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede che "I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno". Il comma 3-bis recita: "I Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno, di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola".

I Comuni possono, altresì, prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono, inoltre, prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di 5 euro in relazione a determinati periodi di tempo.

L'art. 5 del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna", modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 24 ottobre 2019, anche tenuto conto della novità e della portata della novella normativa, prevede che il contributo di sbarco non è dovuto dai residenti nel Comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo Comune e che sono parificati ai residenti.

Lo stesso articolo prevede un numero significativo di fattispecie esenti dal pagamento, tra le quali: a) soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 del regolamento situate all'interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23; quest'esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva; b) soggetti nati nel comune di Venezia; c) residenti nella città metropolitana di Venezia; d) residenti nella regione Veneto; e) possessori della carta Citypass "Venezia Unica" con abilitazione Cartavenezia per accedere al servizio di trasporto pubblico di navigazione; w) parti processuali e testimoni in procedimenti che si svolgono nella città antica e nelle isole minori della laguna; x) persone convocate per ragioni di giustizia o altre di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari siti nella città antica e nelle altre isole minori della laguna.

Il Comune di Venezia ha assicurato che la problematica può essere risolta facendo ricorso ad un'interpretazione estensiva dei casi di esenzione espressamente previsti. A tale riguardo è stato rappresento che la fattispecie del cittadino italiano iscritto all'AIRE nel Comune di Venezia che intenda esercitare il diritto di voto può ben rientrare nella causa di esenzione dal pagamento della tassa di sbarco prevista alla lettera x) del richiamato articolo del regolamento comunale. In ogni caso, il Comune ha espresso la propria disponibilità a fornire un'interpretazione autentica delle norme che riguardano le cause di esenzione dal pagamento del contributo di sbarco al fine di chiarire che il cittadino iscritto all'AIRE che intende esercitare il proprio diritto al voto non è tenuto al versamento del contributo di accesso alla città antica.

SCALFAROTTO IVAN Sottosegretario di Stato per l'interno

12/11/2021