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Atto a cui si riferisce:
C.5/06910 (5-06910)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06910

  Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli dell'Inps di 1.858 consulenti di protezione sociale, area C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2021, non riconosce, tra i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, il diploma di specializzazione per le professioni legali, ma solo i master di secondo livello inerenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del bando medesimo.
  A parere dell'onorevole interrogante tale previsione sarebbe irragionevole.
  Richiama al riguardo una sentenza del TAR Lazio del 15 dicembre 2020, relativa al bando del concorso a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, Area C, con cui veniva annullato il bando di concorso nella parte in cui prevedeva l'attribuzione del punteggio ai soli master di secondo livello, con esclusione dei titoli formativi post-lauream come il diploma di specializzazione per le professioni legali.
  Date queste premesse, è opportuno rammentare che, in ogni procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego, il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità.
  L'INPS, nel bando di concorso che qui interessa, ha ritenuto di attribuire un punteggio aggiuntivo ai titoli formativi post-universitari, individuando, tra essi, i master di secondo livello e i dottorati di ricerca nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del bando medesimo.
  Sempre a parere dell'INPS, la scelta dei titoli valorizzabili rientra senza dubbio nell'ampia facoltà discrezionale di cui dispone l'amministrazione nello strutturare un bando di concorso per l'accesso nei propri ruoli, avendo il solo dovere di non assumere decisioni illogiche, arbitrarie o contraddittorie e, quale unico limite, il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.
  Sul punto l'Istituto, per completezza, ha richiamato il parere dell'Ufficio VII «Scuole di specializzazione» del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha rappresentato che «non vi è alcuna previsione normativa relativa all'equiparazione del diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ad un master di II livello», precisando, altresì, che «nei concorsi banditi dalle singole amministrazioni, è facoltà discrezionale delle stesse individuare i titoli valutabili ai fini della procedura concorsuale».
  Relativamente infine al contenzioso originato da analoghe vicende, ma riferito ad una precedente selezione concorsuale, l'INPS ha, da ultimo, rappresentato che la posizione del TAR del Lazio, sfavorevole in prima istanza alle ragioni dell'Istituto, è al vaglio del Consiglio di Stato, il quale, peraltro, in sede cautelare, si è già pronunciato a favore dell'istituto medesimo.
  Concludo quindi assicurando che il Ministero del lavoro monitorerà la vicenda denunziata dall'onorevole interrogante, valutando eventuali iniziative, per quanto di competenza anche all'esito del contenzioso giudiziario pendente e ancora non definito.