• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03363/019 9/3363/19. Menga, Romaniello, Massimo Enrico Baroni, Trano.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03363/019presentato daMENGA Rosatesto diMercoledì 17 novembre 2021, seduta n. 597

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 3363, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    l'articolo 5 del richiamato provvedimento reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni;

    nonostante vi siano numerose evidenze scientifiche relative all'immunità protettiva dopo la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, tra le fattispecie che possono determinare la generazione di una certificazione verde Covid-19 non rientra il possesso di un elevato titolo anticorpale;

    con circolare del 27 settembre 2021 il Ministero della Salute ha dato avvio alla somministrazione di dosi «booster» di vaccino anti SARS-CoV-2, come richiamo dopo almeno sei mesi dal completamento di un ciclo vaccinale primario, secondo una programmazione di somministrazione della terza dose che dovrebbe ricalcare quella adottata per le prime;

    senza negare l'utilità della vaccinazione anti COVID-19 sarebbe opportuno programmare la somministrazione della terza dose in considerazione del livello anticorpale del singolo soggetto e della sua condizione di «guarito» da precedente infezione;

    in un articolo intitolato «Immunità protettiva dopo la guarigione dall'infezione da SARS- CoV-2», pubblicato dalla nota rivista scientifica «The Lancet – Infectious Diseases», è stato rilevato che «durante il periodo di trasmissione caratterizzato dalla variante Delta, il rischio di reinfezione da SARS-CoV-2 è diminuito dell'80,5 per cento tra coloro che avevano in precedenza contratto l'infezione», e che, secondo un'indagine di laboratorio su 9.119 persone con precedente COVID-19 solo lo 0,7 per cento si è reinfettato, mentre da un'altra analisi condotta presso la Cleveland Clinic di Cleveland (USA) è emerso che i soggetti mai infettati dal virus avevano un tasso di incidenza di COVID-19 di 4,3 ogni 100 persone, invece l'incidenza dei soggetti precedentemente infettati era pari a 0 ogni 100 persone; nello stesso articolo, sono riportate le risultanze di uno studio condotto in Austria secondo il quale «la frequenza dei ricoveri ospedalieri per reinfezione era di 5 su 14.840 persone (0.03 per cento) e la frequenza dei decessi per reinfezione era di 1 su 14.840 persone (0,01 per cento)»;

    sempre sulle pagine del «The Lancet – Infectious Diseases», lo scorso 29 ottobre sono stati pubblicati i risultati di uno studio di coorte, prospettico e longitudinale, dal titolo «Trasmissione comunitaria e cinetica della carica virale della variante Delta del SARS-CoV-2 in individui vaccinati e non vaccinati nel Regno Unito», nel quale si legge che «la suscettibilità all'infezione aumenta con il tempo appena 2-3 mesi dopo la vaccinazione, coerentemente con la diminuzione dell'immunità protettiva», e che «gli individui completamente vaccinati con infezioni post-vaccino hanno un picco della carica virale simile ai casi non vaccinati e possono trasmettere efficacemente l'infezione»;

    ad ulteriore riprova di quanto riportato, si cita il noto studio condotto da Sivan Gazit e colleghi dal titolo «Immunità naturale di infezione SARS-CoV-2 e immunità indotta dal vaccino a confronto: nuove infezioni contro infezioni su soggetti già vaccinati», nelle conclusioni del quale si legge «questo studio ha dimostrato l'immunità naturale offre una protezione di maggiore durata e, più efficace contro l'infezione, la malattia sintomatica e l'ospedalizzazione causata dalla variante Delta di SARS- CoV-2, rispetto all'immunità indotta da due dosi di vaccino BNT162b2.1 soggetti che hanno contratto SARS-CoV-2 e ai quali è stata somministrata una singola dose del vaccino hanno ottenuto ulteriore protezione contro la variante Delta»;

    vi sono, dunque, crescenti evidenze scientifiche che suggeriscono che la durata dell'immunità protettiva in soggetti completamente vaccinati per il COVID-19 sia decisamente inferiore a quella riconosciuta con il rilascio della certificazione verde, mentre l'immunità indotta dall'infezione e successiva guarigione sia consistentemente più duratura, il che non giustifica l'ottenimento di una certificazione verde avente validità di soli sei mesi per tutti i soggetti guariti;

    sulla base di tali premesse, corroborate da copiosa letteratura scientifica internazionale,

impegna il Governo:

   a estendere a 12 mesi, in luogo dei 6 mesi attualmente previsti, la validità del Green Pass rilasciato ai soggetti guariti dall'infezione di SARS-CoV-2 in presenza di studi epidemiologici e clinici comprovanti una memoria immunitaria ampia e duratura dopo l'infezione naturale;

   ad istituire, attraverso il primo provvedimento utile del Governo, una certificazione parallela alla Certificazione verde COVID-19, valida all'interno dei confini nazionali, che consenta le medesime condizioni dei possessori del Green Pass a coloro che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2, dosato con cadenza trimestrale attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato, per consentire a tali soggetti di sottoporsi ai richiami vaccinali solo in presenza di un livello anticorpale inferiore ad una soglia di immunità la cui quantificazione è rimessa alla valutazione dei membri del Comitato Tecnico Scientifico.
9/3363/19. Menga, Romaniello, Massimo Enrico Baroni, Trano.