• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03363/066 9/3363/66. Vallascas, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Costanzo, Sapia.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03363/066presentato daVALLASCAS Andreatesto diMercoledì 17 novembre 2021, seduta n. 597

   La Camera,

   premesso che:

    in fase d'esame e di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, è stato approvato al Senato uno emendamento che rende obbligatorio il possesso del green pass per i lavoratori pubblici e privati, prevedendo la consegna del certificato al datore di lavoro, al fine di evitare la verifica giornaliera;

    la nuova disposizione consentirebbe ai datori di lavoro di raccogliere i green pass dei dipendenti per evitare il controllo giornaliero della validità;

    il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato, in data 11 novembre 2021, una Segnalazione al Parlamento e al Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127/2021, in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei Settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato;

    il Garante della privacy ha segnalato alcune criticità, sulle quali è necessaria una discussione approfondita prima che le modifiche al decreto-legge vengano approvate anche alla Camera;

    il Garante ha sottolineato che la conservazione della copia del green pass è vietata dall'articolo 48 del Regolamento UE 2021/953. Il divieto è giustificato dalla necessità di garantire la riservatezza dei dati dell'utente. Dal certificato è infatti possibile dedurre il motivo del suo rilascio (vaccinazione, tampone o guarigione) e ciò potrebbe generare discriminazioni sul luogo di lavoro;

    il testo dell'articolo 48 del Regolamento prevede infatti che «(...) laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento (...)». Lo scopo è quello di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati sanitari dei dipendenti, sia che si tratti della scelta di vaccinarsi o della notizia che siano stati contagiati, al fine, come già illustrato, di evitare discriminazioni sul luogo di lavoro;

    è necessario evidenziare che la consegna del green pass da parte del dipendente non implica automaticamente un consenso al trattamento dei dati personali. A ciò si aggiunge anche problema della conservazione dei certificati. Il datore di lavoro dovrebbe infatti adottare misure tecniche e organizzative con cui garantire la sicurezza dei dati per evitare l'esfiltrazione degli stessi, con il conseguente aumento dei costi per il settore pubblico e privato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare la possibilità per i lavoratori dipendenti di consegnare al proprio datore di lavoro il certificato verde con la conseguente esenzione dai controlli per tutta la durata della validità del certificato, ottemperando così alla Segnalazione del Garante della privacy.
9/3363/66. Vallascas, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Costanzo, Sapia.