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Atto a cui si riferisce:
C.1/00547    premesso che:     il 10 per cento del Pil europeo deriva dal settore dell'edilizia e dei lavori pubblici;     la legge di delegazione europea 2018, legge n....



Atto Camera

Mozione 1-00547presentato daTERZONI Patriziatesto diGiovedì 18 novembre 2021, seduta n. 598

   La Camera,

   premesso che:

    il 10 per cento del Pil europeo deriva dal settore dell'edilizia e dei lavori pubblici;

    la legge di delegazione europea 2018, legge n. 117 del 2019, contiene la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficienza energetica e, all'articolo 23, la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia. Quest'ultima prevede una complessiva ridefinizione delle disposizioni fondamentali contenute nella precedente direttiva 2010/31/UE, trasposta nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 63 del 2013; il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) pone tra gli obiettivi prioritari l'innovazione e la sostenibilità del settore energetico, con il recepimento della direttiva UE 2018/844, in cui è stata redatta la «Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare», necessaria per il conseguimento dell'obiettivo di decarbonizzazione al 2050, con tappe intermedie al 2030 e al 2040;

    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto «decreto-legge rilancio»), e successive modificazioni, è stata incrementata al 110 per cento l'aliquota di detrazione dall'Irpef o dall'Ires spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute dai condomini indipendentemente dallo stato di avanzamento lavori e per le spese sostenute da edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Per le spese sostenute per gli interventi su edifici unifamiliari è invece, fissata al 30 giugno 2022;

    questa misura si aggiunge alle detrazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (cosiddetto «sismabonus») e di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto «ecobonus»);

    le detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche hanno contribuito in misura determinante al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, come dimostra il fatto che, a livello settoriale, il residenziale ha già ampiamente superato l'obiettivo atteso al 2020 dal Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica;

    dal dossier presentato annualmente alla Vili Commissione ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati in materia di recupero, riqualificazione energetica e sicurezza sismica del patrimonio edilizio elaborato dal Servizio Studi della Camera, in collaborazione con l'istituto di ricerca Cresme, emergono dati incoraggianti. Gli incentivi fiscali per il recupero edilizio, per interventi di sicurezza sismica e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2020, 21 milioni di interventi e attivato investimenti pari a 346,4 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti superiore a 28 miliardi di euro veicolati dagli incentivi, riconducibili a 3.483 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 25.279 milioni di euro per il recupero edilizio;

    il Financial Times ha rilanciato, in un articolo del 14 giugno 2021, l'allarme sollevato presso la Commissione europea della Federazione europea dei costruttori, relativo al rischio per la concreta attuazione dei Recovery plan europei, a causa della penuria di materiali da costruzione e per il conseguente aumento dei prezzi, con fluttuazioni al rialzo che avvengono in pochissimi mesi se non addirittura settimane (bitume +15 per cento in 3 mesi; cemento +10 per cento in un mese; legno +20 per cento; barre d'acciaio in Italia, costo raddoppiato in quattro mesi);

    secondo i dati dell'Ance, diffusi a metà maggio 2021, in Italia vi è stato un aumento sensibile del prezzo dell'acciaio per cemento armato (+117 per cento tra novembre 2020 e aprile 2021), del rame (+17 per cento), del petrolio (+34 per cento), di polietileni (+48 per cento), ma anche dei prodotti legati all'impiantistica e ai serramenti, nonché il prezzo dei ponteggi;

    tale dinamica è collegata a tre principali questioni che non sembrano risolversi velocemente e rischiano di esacerbare ulteriormente la dinamica rialzista delle materie prime e dei materiali di base per l'edilizia: le problematiche nella filiera a causa del COVID-19; la richiesta da Usa e Cina, che hanno attivato vasti programmi di opere pubbliche; il rimbalzo tecnico del Pil per la ripresa post-pandemia;

    a maggio 2021, l'Ance ha chiesto di introdurre per il settore degli appalti pubblici, meccanismi automatici di revisione dei prezzi con rilevazioni ogni 3 mesi e aggiornamenti per scostamenti maggiori dell'8 per cento, riconoscendo altresì la possibilità di recuperare tali somme dai ribassi, dalle spese per imprevisti, dalle somme a disposizione della stazione appaltante, chiedendo altresì di istituire un apposito fondo per coprire le maggiori spese in quelle situazioni in cui non vi sarebbe la capienza necessaria dalle predette voci;

    i progettisti di lavori relativi alle attività edilizie connesse al cosiddetto «superbonus 110 per cento» devono adeguare i computi metrici ai prezzari regionali o, in alternativa, ai prezzi riportati nelle guide «Prezzi informativi dell'edilizia» edite dalla Dei, casa editrice del genio civile;

    per quanto riguarda i prezzari, importanti anche per attuare i criteri ambientali minimi, da una verifica sui siti istituzionali delle regioni, emerge una certa differenza nello stato di aggiornamento, con alcune regioni (ad esempio, Basilicata, Calabria) ferme al 2018, altre al 2019 (Puglia, Sardegna, Sicilia) e altre, come la Lombardia e la Toscana, che hanno aggiornato il documento al 2021;

    queste differenze tra le regioni, secondo l'Anac, rischiano di determinare distorsioni nel mercato causando grandi difficoltà ai progettisti impegnati peraltro in progettazioni e interventi con scadenze prefissate per il fine lavori, pena la decadenza del beneficio fiscale;

    i dati riportati evidenziano come l'accelerazione delle domande di incentivo sia stata favorita dall'aumento delle aliquote per il recupero edilizio e per gli interventi di efficienza energetica dalla continuità delle misure nel corso degli anni;

    a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013 che ha potenziato il precedente regime di incentivi fiscali, le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state annualmente prorogate, da ultimo con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 {legge di bilancio 2021) che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi;

    inoltre, l'articolo 121 del decreto-legge «Rilancio» ha introdotto la possibilità per i contribuenti di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni proprio per alcuni interventi, quali quelli di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, di efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013), di adeguamento antisismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (articolo 1, commi 219 e 220, legge di bilancio 2020);

    gli investimenti veicolati dalle misure di incentivazione fiscale hanno svolto un'azione particolarmente importante per il mercato del lavoro del comparto edilizio, compreso tutto l'indotto e i settori collegati, tenuto conto dell'impatto anche sulle politiche energetiche e ambientali, il ricorso a nuove tecnologie e la conseguente domanda di nuovi profili professionali che generano nuove entrate per l'erario, connesse al versamento di nuovi contributi previdenziali da parte delle imprese;

    nella stima dei benefici complessivi occorre anche considerare che la valorizzazione del patrimonio immobiliare e il miglioramento delle prestazioni funzionali degli edifici, conseguenti agli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica, concorrono alla rigenerazione della città pubblica in chiave ecosostenibile, contribuendo alla riduzione dei consumi, al miglioramento della qualità dell'aria nei centri urbani, al contenimento del consumo di suolo, nonché, con particolare riferimento alle misure antisismiche, al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'abitato; l'introduzione della misura di incentivazione del cosiddetto «superbonus 110 per cento» è stata più volte messa in correlazione con recenti dati economici e occupazionali incoraggianti per il settore, tanto da richiederne la proroga, almeno fino alla fine del 2023, da parte del mondo imprenditoriale e associazionistico di categoria;

    secondo i dati Enea, per il solo «Ecobonus 110 per cento», nonostante le traversie connesse alla pandemia e alle incertezze burocratiche, al 3 giugno 2021 sono stati ammessi oltre 18.000 edifici per un importo riconosciuto di 2,4 miliardi di euro. Poiché tutte le associazioni di categoria sostengono che la gran parte degli interventi deve ancora partire, si comprende quale impatto benefico potrà avere questa misura, assieme alle altre come il «sismabonus», nella dinamica economica del Paese;

    considerato che in Italia secondo il censimento dell'Istat del 2011 vi sono 31,2 milioni di abitazioni e che le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo, appare evidente che, in questa fase di sofferenza economica legata all'evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ulteriori iniziative a sostegno dell'attività di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai cosiddetti «ecobonus» e «sismabonus», possano costituire un contributo fondamentale per il rilancio del comparto edilizio e uno stimolo per investimenti in prodotti e tecnologie innovative, con effetti benefici di lungo periodo sui conti dello Stato, in considerazione dell'effetto sul prodotto interno lordo, sull'emersione dell'economia sommersa, sulle minori emissioni del sistema Paese che si riflettono anche sul comparto produttivo;

    a tal fine, considerato che le detrazioni si basano sul presupposto che il contribuente abbia una capienza reddituale che renda vantaggioso l'investimento nell'intervento, recuperabile mediante la riduzione delle imposte per gli anni successivi, occorre porre particolare attenzione all'introduzione di modalità di fruizione degli incentivi più flessibili e di strumenti di accesso al credito che consentano anche alle piccole e medie imprese di partecipare degli effetti positivi del regime fiscale agevolato, con particolare riferimento al meccanismo dei credito di imposta e dello sconto in fattura; occorre altresì promuovere adeguati strumenti finanziari volti, in caso di impossibilità da parte delle piccole e medie imprese e di cittadini di accedere ai prestiti bancari per mancanza di garanzie minime richieste dagli istituti di credito, a rendere concreta la garanzia statale, anche limitatamente ai cittadini con basso reddito, per gli interventi che rientrano nel «superbonus 110»;

    si rileva che l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali propri del comparto edilizio è al momento avvertito dalle associazioni datoriali quale possibile elemento di disinnesco del potenziale espansivo della misura agevolativa e degli altri bonus sull'economia. Tali oscillazioni nei prezzi determinano non solo un aumento dei costi di approvvigionamento ben superiori a quelli indicati dai prezzari regionali ai quali i progettisti fanno riferimento per adeguare il computo metrico estimativo, ma pongono in grossa difficoltà le imprese del settore, costrette in molti casi a rivedere i loro preventivi o assumersi rischi enormi non gestibili per via delle penali connesse al termine ultimo dei lavori, sia per quanto riguarda i normali lavori pubblici che quelli privati connessi al «superbonus 110 per cento»;

    il consolidamento della misura del «superbonus 110 per cento» in una prospettiva temporale più ampia risulta pertanto fondamentale per dare continuità alla programmazione degli investimenti e alla stabilizzazione delle assunzioni nei diversi settori della filiera, ma richiede anche la tempestiva definizione di più adeguati e chiari strumenti operativi. Un sistema di regole certe e univoche a supporto dei professionisti, delle imprese e degli uffici pubblici coinvolti, e contestualmente la definizione di adeguati procedimenti di monitoraggio e controllo;

    alle carenze di materiali e di manodopera, si aggiunge quindi quella delle opere provvisionali, il cui ruolo, tra l'altro, è quello di garantire la sicurezza delle maestranze;

    le imprese di settore, infatti, segnalano una situazione drammatica nel reperimento dei ponteggi indispensabili per avviare le opere previste dal Pnrr ed anche i nuovi lavori connessi al «superbonus 110 per cento». Tale difficoltà sta portando le imprese medesime a valutare l'acquisto di dette attrezzature all'estero, senza considerare che, nel nostro Paese, possono essere utilizzati esclusivamente i ponteggi che hanno conseguito, da parte del fabbricante, l'autorizzazione ministeriale per la produzione e l'impiego, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, cosiddetto testo unico sulla sicurezza;

    va segnalato che, al fine di garantire maggiore qualità degli interventi realizzati, un conseguente incremento degli standard di sicurezza nei cantieri ed un progressivo rafforzamento delle strutture aziendali, occorre che lo Stato destini maggiori risorse per incrementare i sistemi di qualificazione delle imprese chiamate ad eseguire interventi complessi energetici e sismici, come peraltro già in vigore in altri contesti europei e, nel nostro Paese, per gli interventi privati di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative anche normative per migliorare l'efficacia delle misure di incentivazione fiscale, prorogando il «superbonus 110 per cento» per tutte le tipologie di edifici ed abitazioni fino al 31 dicembre 2023 e al fine di mantenere la medesima aliquota fino al 2026, in coincidenza con il termine di attuazione del Pnrr, unicamente per gli interventi che usufruiscano dell'ecobonus, con il superamento di due classi energetiche, congiuntamente al sismabonus, con passaggio a due classi di rischio inferiori;

2) ad adottare iniziative normative per prorogare al 31 dicembre 2022 l'accesso alla misura agevolativa per i soggetti di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedendo una percentuale minima di avanzamento dei lavori alla data del 30 giugno 2022, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;

3) ad adottare iniziative normative volte a prorogare, almeno fino al 2028, i bonus edilizi cosiddetti ordinari («sisma bonus», «bonus facciate», «bonus ristrutturazione», «eco bonus», «bonus verde» e «bonus mobili») nonché a prorogare, uniformemente alla scadenze previste per il «superbonus», l'applicazione dell'aliquota al 110 per cento agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché per l'acquisto e installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

4) ad adottare iniziative normative per prorogare al 2026 il cosiddetto «superbonus» rafforzato di cui al comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per la ricostruzione dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dall'anno 2008;

5) ad adottare iniziative normative per prorogare i termini relativi ai cosiddetti «sismabonus acquisti» e «supersismabonus acquisti»;

6) ad adottare iniziative normative per prorogare al 2023 l'agevolazione del «superbonus» per la ristrutturazione degli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, prevedendo che sia sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica;

7) ad adottare iniziative normative per potenziare l'attuale «ecobonus», prevedendo un aumento del 10 per cento in funzione di specifiche performance raggiunte della classe energetica dell'edificio (esempio; 70 per cento per A+; 80 per cento per A++, 90 per cento per A+++);

8) ad esplicitare, anche mediante apposite iniziative normative, che negli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio;

9) ad adottare iniziative per prevedere la progressiva eliminazione dell'incentivazione di sistemi di riscaldamento che utilizzano fonti fossili;

10) ad adottare iniziative sul piano finanziario che consentano di incrementare fino a 130 mila euro per singola unità immobiliare l'ammontare delle spese sulle quali calcolare le detrazioni fiscali riconosciute per l'esecuzione degli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla ristrutturazione, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori e di prevedere che, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente capoverso del dispositivo, rientrino anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno necessario per l'esecuzione dei lavori sismici;

11) al fine di limitare l'ulteriore consumo di suolo connesso alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, ad adottare iniziative normative che consentano di estendere l'applicazione degli incentivi edilizi agli acquirenti di unità immobiliari o immobili rimasti incompiuti a seguito di fallimento dell'impresa costruttrice e/o invenduti, con facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione nei confronti dell'impresa costruttrice o di ulteriori soggetti privati, ovvero ad adottare iniziative per l'istituzione di fondi di garanzia o finanziamenti a tasso zero garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, volti ad agevolare l'acquisto dei predetti immobili ai fini del completamento degli stessi, e da destinarsi prioritariamente a interventi di social housing;

12) ad adottare idonee iniziative normative finalizzate a rendere obbligatorio il cosiddetto fascicolo del fabbricato o analogo documento tecnico, almeno per le nuove costruzioni e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione, nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza;

13) a porre in essere iniziative per prevedere adeguati finanziamenti/anche per il reclutamento di ulteriore personale preposto alla totale digitalizzazione della documentazione edilizia presente negli archivi comunali e nei catasti regionali, così da renderla accessibile e di facile consultazione;

14) ad individuare apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del «superbonus 110 per cento» rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro nonché per i dipendenti degli uffici tecnici dei comuni;

15) a predisporre, in raccordo con interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, adeguate iniziative normative al fine di incentivare interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, includendo anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

16) a predisporre adeguate iniziative normative al fine di incentivare interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, includendo anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

17) ad adottare iniziative normative che consentano, in caso di utilizzo della detrazione fiscale, di modulare e rendere flessibili le quote, in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda, e considerando la possibilità di sospendere la detrazione nell'anno di riferimento a fronte di una incapienza reddituale che non consenta di usufruire del beneficio fiscale, con conseguente posticipazione di un anno o più anni del termine finale, nonché ad adottare iniziative normative per prevedere che il regime agevolato possa essere applicato anche alle posizioni contributive pendenti, considerata la grave situazione economica generata dall'emergenza sanitaria in corso e l'instabilità delle posizioni lavorative dei soggetti beneficiari nel corso del tempo;

18) ad adottare iniziative volte ad attivare, per gli interventi che rientrano nel «superbonus 110 per cento» ed i bonus edilizi in generale, adeguati strumenti finanziari, come un fondo di garanzia rotativo per i cittadini a basso reddito e per le piccole e medie imprese che non riescono ad accedere ai finanziamenti o «prestiti ponte» in ragione della difficoltà di fornire le garanzie minime richieste dagli istituti di credito;

19) ad adottare iniziative per prevedere l'istituzione di un «bonus efficienza energetica» usufruibile con modalità autonoma rispetto al cosiddetto «bonus ristrutturazioni» e al cosiddetto «ecobonus», per fasce di reddito esenti da imposte, giovani coppie, famiglie indigenti o ulteriori categorie sensibili, come contributo una tantum a fondo perduto in misura non superiore al 65 per cento delle spese sostenute e fino a un massimo di 12.000 euro da utilizzare per interventi finalizzati alla riqualificazione dell'impianto termico e al miglioramento dell'efficienza energetica della propria unità immobiliare, quali il rinnovamento di finestre, infissi, schermature solari e altro;

20) a prevedere, mediante idonee iniziative normative, un sistema di contabilizzazione del risparmio globale medio annuo conseguito per effetto degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici mediante l'analisi della documentazione trasmessa all'Enea per ottenere la detrazione fiscale;

21) ad adottare opportune iniziative volte a prevedere l'introduzione dell'obbligo di etichettatura degli impianti termici presenti nelle unità immobiliari al fine di favorirne la sostituzione con apparecchi di nuova generazione, caratterizzati da prestazioni energetiche ed ambientali elevate e da un maggior livello di sicurezza, contestualmente adottando adeguate informative nei confronti dell'utente finale in ordine ai vantaggi connessi alla riduzione dei consumi energetici;

22) ad adottare iniziative per estendere l'agevolazione del «superbonus» anche ai casi di acquisto e posa in opera di sistemi di accumulo per impianti solari fotovoltaici installati anche precedentemente all'entrata in vigore dell'agevolazione, nonché di prevedere una detrazione del 50 per cento per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo;

23) ad adottare iniziative per estendere l'aliquota del 110 per cento anche per l'istallazione, contestuale alla realizzazione di interventi trainanti, di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

24) ad adottare iniziative per estendere la detrazione agli edifici che presentano un'elevata superficie finestrata per interventi che raggiungono un'incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell'intero edificio, a condizione che i predetti infissi abbiano un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;

25) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota del 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti; di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

26) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota del 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

27) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota al 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere;

28) ad adottare iniziative per prevedere che l'aliquota del 110 per cento si applichi anche agli interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3;

29) ad adottare iniziative per chiarire, mediante apposita norma interpretativa, che gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, non costituisca una innovazione, bensì un intervento di manutenzione straordinaria soggetto alla maggioranza assembleare di cui al comma 9-bis, del medesimo articolo, ossia con delibera condominiale approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio;

30) ad adottare iniziative per l'introduzione di incentivi in relazione alla revisione degli attuali requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione, con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo di materiali incombustibili per la costruzione e l'isolamento termo-acustico delle facciate, equiparando alla normativa europea i metodi e i criteri di valutazione delle classi di materiali per la prevenzione agli incendi;

31) a predisporre iniziative di monitoraggio e controllo dei prezzi delle materie prime e dei materiali propri del comparto edilizio, anche attraverso l'istituzione di un osservatorio preposto alla vigilanza dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dei materiali comunemente impiegati nell'edilizia, al fine di garantire una maggiore trasparenza, nonché la tutela di tutti i soggetti della filiera ed un regime di aggiornamento automatico in termini percentuali dei prezzari regionali;

32) a promuovere un confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea e con la Commissione europea per monitorare le dinamiche dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione, anche per introdurre misure di prevenzione di fenomeni speculativi e di sostegno, anche finanziario alle imprese;

33) ad adottare iniziative urgenti, per quanto di competenza, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, per pervenire ad un regime di aggiornamento automatico in termini percentuali dei prezzari con cadenza almeno semestrale per quanto riguarda i materiali connessi all'attività di costruzione da applicare sia al settore degli appalti pubblici, che a quello degli interventi che beneficiano delle agevolazioni fiscali (ristrutturazioni; «bonus facciate»; «ecobonus 110 per cento»; «sismabonus 110 per cento») e a quello della ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici;

34) ad adottare iniziative per prevedere, per i materiali da costruzione, adeguate modalità per compensazioni, in diminuzione, con procedura avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, o in aumento, su proposta dell'appaltatore, nel caso anche a valere sulle somme a disposizione delle stazioni appaltanti, sui ribassi, degli imprevisti e altro;

35) ad adottare iniziative volte a istituire un fondo per l'adeguamento dei prezzi sul modello di quello cosiddetto «salva opere», qualora, in caso di insufficienza delle risorse in capo alla stazione appaltante, si debba intervenire per assicurare la copertura economica in caso di aumenti certificati dei prezzi con rimodulazione delle somme spettanti all'appaltatore, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;

36) ad adottare le iniziative necessarie, in accordo con le strutture commissariali, per gli interventi di competenza, concernenti la ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi in Italia a far data dal 6 aprile 2009, affinché possano essere previste compensazioni, applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate su base trimestrale;

37) ad adottare iniziative anche normative volte ad introdurre adeguate misure per accelerare la tempistica per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale per la produzione e l'impiego dei ponteggi, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 cosiddetto Testo unico sulla sicurezza, nonché ad adottare iniziative per aggiornare la normativa vigente in modo da permettere l'uso di ponteggi regolarmente adoperati in altri Paesi europei, con le stesse procedure e abilitazioni richieste nel Paese di produzione e di valutare l'opportunità di predisporre le nuove linee guida che definiscano il «progresso tecnico» dei ponteggi fissi;

38) ad adottare iniziative per estendere i prezziari già previsti per il «superbonus 110 per cento» a tutti i bonus edilizi;

39) a individuare un sistema di qualificazione per le imprese impegnate nell'esecuzione di interventi di riqualificazione edilizia sostenuti da incentivi pubblici;

40) a introdurre, anche attraverso opportune iniziative normative, l'incentivazione dello stoccaggio termico finalizzato alla produzione di acqua calda, per edifici residenziali privati ed edifici pubblici quali scuole, ospedali, case di cura, case popolari, attraverso l'utilizzo dell'eccesso di produzione elettrica da fonti rinnovabili;

41) a inviare, con cadenza annuale, alle commissioni parlamentari competenti per materia un rapporto che illustri e documenti le frodi rilevate nel settore delle agevolazioni fiscali e delle cessioni dei crediti legate ai bonus edilizi.
(1-00547) «Terzoni, Sut, Davide Crippa, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Martinciglio, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli».