• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01372 (2-01372) «Marrocco, D'Attis».



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01372presentato daMARROCCO Patriziatesto diMartedì 16 novembre 2021, seduta n. 596

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   nelle carceri italiane si assiste quotidianamente a un forte decadimento delle condizioni di vita dei detenuti: dal 2000 ad oggi sono 3.288 le persone detenute morte in carcere: di queste 1.215 sono decessi di carattere suicidario il cui numero, solo nell'ultima settimana, è di 3;

   l'Organizzazione mondiale della sanità ha indicato i detenuti quale gruppo con il più elevato rischio suicidario: per la società e per la salute pubblica, prevenire e diminuire i casi di suicidio e di tentato suicidio è una sfida che si è concretizzata, nel tempo, attraverso studi di settore e con l'istituzione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio con il fine primario di dare una dimensione di concretezza ai programmi e ai progetti di tutti;

   come noto, la Corte europea dei diritti dell'uomo, negli ultimi anni, ha condannato più volte l'Italia per il «trattamento inumano e degradante» dei soggetti ristretti nelle sue carceri, spesso conseguenza della carenza di organico: gli agenti della Polizia penitenziaria sono, infatti, quasi sempre impegnati in più servizi contemporaneamente per far fronte alle varie esigenze ed emergenze;

   il fenomeno appena richiamato si lega poliedricamente tanto alla menzionata vexata quaestio del sovraffollamento, quanto a quella dell'urgenza di prevedere investimenti per tecnologie, equipaggiamenti, ampliamento dell'organico della Polizia penitenziaria;

   a ciò si aggiunga la scarsa presenza di presidi sanitari, in merito alla quale si rileva l'assenza di un fattivo confronto tra rappresentanti del Ministero di giustizia e rappresentanti degli enti locali, operatori dell'amministrazione penitenziaria e delle Asl;

   la tutela della salute della persona reclusa assume una valenza positiva in relazione a quella che è la concezione della pena riconosciuta nella Costituzione, all'articolo 27, terzo comma, che recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»; la condizione di benessere psico-fisico diviene, infatti, strumentale all'attività volta al recupero sociale dell'individuo, a quello che viene definito il «trattamento» –:

   se e quali iniziative di competenza, di carattere normativo e amministrativo, il Governo intenda porre in essere al fine di garantire il diritto alla salute per i detenuti ristretti nelle carceri italiane, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.
(2-01372) «Marrocco, D'Attis».