• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02409/001/ ... il provvedimento in esame modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico; la pandemia ha...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2409/1/01 presentato da ALESSANDRA RICCARDI
martedì 9 novembre 2021, seduta n. 294

Il Senato, esaminato il disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n.139", premesso che:
il provvedimento in esame modifica, fra le altre cose, la disciplina relativa allo svolgimento di eventi pubblici e la capienza prevista per alcuni luoghi aperti al pubblico;
la pandemia ha imposto severe limitazioni dell'attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell'intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione;
considerato che l'Italia è la quarta nazione al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto in via generale sostegni per vari settori e filiere economici, tra i quali quelli del turismo;
l'articolo 38 del decreto-legge 41/2021:
· al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri (istituito dal D.L. n. 18/2020) per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;
· al comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi;
· al comma 4, demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia;
· al comma 5, specifica che l'indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1;
occorre chiarire che, nell'ambito della norma di cui all'articolo 38, non vi sia incompatibilità tra quanto disposto dal comma 1 e dal comma 3, perseguendo, gli stessi, finalità del tutto diverse;
considerato che:
il decreto-legge n. 18/2020 (art. 72) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:
alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;
al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE;
al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;
all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);
alla stipula da parte del MAECI, fino al 31 dicembre 2021, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).
Il Fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni di euro dal D.L. n. 34 del 2020 (art. 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:
63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020, articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo;
200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, c.2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14, del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);
610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 145, e art. 1, c. 1142, lett. b), della L. n. 178/2020).
Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, c. 2, del D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80 del D.L. n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa Covid-19.
La dotazione iniziale del Fondo - come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 191 milioni di euro per il 2021.
Dell'importo autorizzato per l'anno 2020:
una quota, pari a 20 milioni di euro, è stata destinata agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;
un'ulteriore quota, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata ex lege al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (art. 6-bis, c. 3, del D.L. n. 137/2020).
Da ultimo, l'articolo 36 del D.L. n. 41/2021, nell'incrementare il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, di ulteriori 120 milioni di euro, ha escluso le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse dello stesso Fondo. Contestualmente, l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/2021, come detto, ha istituito il fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da Covid-19, di fiere e congressi, successivamente incrementato di 50 milioni di euro dal D.L. n. 73/2021 (portando lo stanziamento complessivo del fondo a 150 milioni di euro per l'anno 2021), al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi;
impegna il Governo:
a stabilire che l'articolo 38 del decreto-legge in argomento venga interpretato nel senso che i contributi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 38 del D.L. 41/2021 possono essere erogati, nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato, al medesimo soggetto sia dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia dal Ministero del turismo, purché non siano impiegati per soddisfare le medesime esigenze ed indennizzare le stesse perdite subite dagli operatori economici a causa della pandemia da Covid-19.
(0/2409/1/1)
Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi