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Atto a cui si riferisce:
C.5/07039 (5-07039)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-07039

  Con riferimento alla questione posta dagli onorevoli interroganti si forniscono, alcuni elementi utili per la conoscenza della casistica.
  È bene precisare che, in base alla normativa di riferimento per i veicoli a motore fuori uso, contenuta nel decreto legislativo n. 209 del 2003 e nel decreto legislativo n. 152 del 2006 articolo 231, per i veicoli non rientranti nel campo di applicazione del primo, qualora il detentore intenda cedere il proprio veicolo o rimorchio per acquistarne un altro, il veicolo destinato alla demolizione può essere consegnato dal detentore ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne intendano accettare la consegna, per il successivo conferimento ai centri di raccolta autorizzati.
  Viceversa, qualora il detentore di un veicolo a motore o di un rimorchio fuori uso intenda procedere autonomamente alla demolizione dello stesso deve consegnarlo gratuitamente ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.
  Pertanto, la normativa vigente, fornendo al proprietario del veicolo le opzioni sopra richiamate che non comportano oneri economici in capo allo stesso, mira ad agevolare corrette modalità di smaltimento e vieta esplicitamente l'abbandono dei veicoli fuori uso con la disposizione di cui all'articolo 192 (divieto di abbandono) del TUA.
  Salva l'applicazione degli articoli 255 (abbandono di rifiuti) e 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.
  Ciò premesso, il Ministero della transizione ecologica è da tempo a conoscenza dei frequenti abbandoni sul suolo pubblico dei veicoli, molti dei quali di provenienza ignota, spesso anche privati di parti essenziali per l'uso. Si tratta, a volte, di veicoli respinti dagli autodemolitori in quanto gravati da fermi amministrativi, ovvero di parti di veicoli che sono «cannibalizzati» delle componenti commercializzabili per l'alto valore economico.
  Per arginare tale fenomeno il Ministero della transizione ecologica con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119, nel recepire le Direttive UE 2018/851 ed UE 2018/849, ha apportato modifiche significative al decreto legislativo n. 209 del 2003 che rafforza l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso, e che sostengono gli autodemolitori nel ritiro dei veicoli gravati da fermi amministrativi.
  Fra tali sistemi si contempla l'istituzione di un registro unico telematico dei veicoli fuori uso, presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Inoltre, è previsto l'obbligo per i produttori di ritirare i veicoli fuori uso o i pezzi usati allo stato di rifiuto, laddove tecnicamente fattibile, sull'intero territorio nazionale al fine di non limitare l'attività di raccolta in aree in cui la stessa e la gestione dei rifiuti sono più proficue.
  Ancora, è consentito agli autodemolitori di effettuare operazioni di messa in sicurezza del veicolo, prima che il veicolo stesso sia radiato dal PRA, dunque, anche se gravato da fermi amministrativi; infine, è prevista la tracciabilità dei ricambi matricolati per il commercio nel mercato del ricambio.
  Si rappresenta, infine, che la problematica avanzata dagli onorevoli interroganti, in merito alle criticità ambientali e di pubblica sicurezza derivanti dal fenomeno degli abbandoni sul suolo pubblico dei veicoli a motore o dei rimorchi privi della targa, potrà essere oggetto di future interlocuzioni con le amministrazioni interessate al fine di valutare l'opportunità di prevedere azioni amministrative mirate, come quelle indicate dagli interroganti considerate le best practics esistenti.
  Infine il MiTE valuterà con attenzione la necessità di eventuali risorse aggiuntive, d'intesa con il MEF, in ordine alle criticità evidenziate nell'atto.