Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/02394/011/ ... in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/2394/11/01 presentato da NUNZIA CATALFO
martedì 9 novembre 2021, seduta n. 293
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);
premesso che:
L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare, proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative;
il medesimo articolo, inoltre, stabilisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione;
considerato che:
secondo il Protocollo d'intesa vigente, è previsto un prezzo calmierato di 8 euro per l'esecuzione di test antigenici esclusivamente per i soggetti ricompresi fra i 12 e i 18 anni, mentre per tutti gli altri soggetti il prezzo è di 15 euro;
occorre calmierare ulteriormente i prezzi dei tamponi al fine di limitare l'aggravio economico e sociale per le famiglie italiane;
impegna il Governo
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a calmierare il costo del tampone per tutti i lavoratori che rientrano nel primo e secondo scaglione di reddito, (fino a 15.000 mila euro per il primo; oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro per il secondo), di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(0/2394/11/1)
Catalfo, Mantovani, Pesco, Di Piazza, Toninelli, Romano, Ricciardi, Matrisciano, Pirro, Castellone, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Castaldi, Perilli, Maiorino