• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02394/012/ ... in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2394/12/01 presentato da ELISA PIRRO
martedì 9 novembre 2021, seduta n. 293

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening " (A.S. 2394);
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di "Durata delle certificazioni verdi COVID-19";
l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;
l'articolo 9-bis, al comma 1, stabilisce che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l'accesso a servizi e attività specificamente elencati (servizi di ristorazione, musei, piscine, sagre e fiere, centri termali ect). Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere ed esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici; l'articolo 3 reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, operanti nel settore privato;
considerato che:
al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2 è stato esteso, per l'inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, l'obbligo di certificazione verde, per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative e alle sedi universitarie ed è stato esteso, altresì, l'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
impegna il Governo
a pubblicare sul sito del Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2021, una relazione tecnica predisposta dagli organi tecnico scientifici del Ministero, con la quale si spiegano, sulla base delle evidenze delle ultime ricerche scientifiche, le ragioni per le quali è possibile o meno prevedere l'estensione o l'esenzione dall'uso delle certificazioni verdi COVID-19, da utilizzare in ambito nazionale, per i soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi neutralizzanti anti Sars-Cov-2 in quantità uguale o superiore ad un valore stabilito dal Ministero della Salute.
(0/2394/12/1)
Pirro, Castellone, Pesco, Coltorti, Mantovani, Toninelli, Romano, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Perilli, Maiorino, Matrisciano, Endrizzi, Giuseppe Pisani, Mautone, Garruti, Santangelo, Catalfo