• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07036 (5-07036)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07036presentato daMARTINO Antoniotesto diMartedì 9 novembre 2021, seduta n. 591

   MARTINO, SQUERI, PORCHIETTO, CATTANEO e GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dal 1° gennaio 2012 sono state abrogate, per contrasto con il diritto comunitario, le addizionali all'accisa sull'energia elettrica previste dall'articolo 6 del decreto- legge n. 511 del 1988, senza disporre alcuna procedura di rimborso per le addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate nel 2010-2011;

   successivamente – con le sentenze n. 27101 e 27099 del 2019 – la Corte di cassazione ha stabilito la loro illegittimità e rimborsabilità, affermando che il consumatore, non è legittimato a richiedere il rimborso dell'addizionale direttamente allo Stato, che è estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'erario ed il fornitore stesso, ma ha diritto ad agire davanti al giudice civile per la ripetizione dell'indebito, il fornitore, sua volta, può presentare istanza di rimborso allo Stato solo nel caso in cui il cliente abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato la ripetizione dell'indebito;

   si è così creata una situazione, per cui il cliente non ha diritto a richiedere il rimborso direttamente allo Stato, ma dovrebbe agire in giudizio contro il fornitore per ottenere una sentenza che lo condanni alla ripetizione dell'indebito;

   il fornitore, per ottenere diritto al rimborso dello Stato, dovrebbe opporsi alle richieste di restituzione dell'accisa fatte dai clienti per costringerli a citarlo in giudizio ed ottenere il passaggio in giudicato di una sua sentenza di condanna che lo legittimerebbe, a chiedere il rimborso allo Stato;

   in questa ipotesi il fornitore si troverebbe a dover anticipare ingenti somme di denaro che lo Stato ha già incassato, somme che complessivamente arrivano a circa 3,4 miliardi di euro, altre alla mole di spese legali. Ciò costituisce un serio pericolo per la solidità economica di tutte le società fornitrici;

   il tribunale di Torino, in data 20 aprile 2021, accogliendo l'istanza di Iren Energia per il rigetto di una richiesta di restituzione, ha sottolineato che appare in tensione con il dettato costituzionale imporre ai pochi fornitori l'onere di anticipare la restituzione dell'intero gettito dell'addizionale alla potenziali moltitudine di utenti, rimarcando che tale situazione pare ulteriormente aggravata dalla mancanza di disposizioni che coordinino un'eventuale iniziativa di esecuzione forzata dell'utente –:

   quali iniziative urgenti, in particolare di carattere normativo, si intendano adottare, per evitare che pochi fornitori debbano anticipare la restituzione dell'intero gettito delle addizionali 2010-2011 alla potenziale moltitudine di utenti, accollandosi un onere che spetterebbe allo Stato.
(5-07036)