• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/07041 (5-07041)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07041presentato daBUTTI Alessiotesto diMartedì 9 novembre 2021, seduta n. 591

   BUTTI, RACHELE SILVESTRI e FOTI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla società Edison S.p.a. contro la provincia di Pescara, confermando di fatto precedenti decisioni degli organi di giustizia amministrativa;

   non può ulteriormente essere procrastinata la ripresa della causa risarcitoria pendente davanti il tribunale civile di L'Aquila contro Edison per disastro ambientale. Al riguardo, le indagini della procura di Pescara e di Ispra avevano evidenziato smaltimenti e conferimenti di rifiuti diversi da quelli autorizzati nelle due discariche 2A e 2B;

   il 3 maggio del 2017 veniva sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Abruzzo, il comune di Bussi sul Tirino e la società Solvay, proprietaria delle aree, l'accordo di programma relativo alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di bonifica delle «aree esterne Solvay» – discariche ex 2A e 2B – e, con determina del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Protocollo n. 2713 del 7 febbraio 2018), la gara veniva definitivamente aggiudicata al raggruppamento di imprese Dee Deme;

   il 26 giugno 2018 la provincia di Pescara, notificava a Edison S.p.a. un'ordinanza per la rimozione di tutti i rifiuti abbancati nel tempo nelle predette aree del sito di Bussi sul Tirino, individuandola come soggetto responsabile della contaminazione;

   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto n. 72 del 17 giugno 2020, annullava d'ufficio ed in via di autotutela il citato provvedimento di aggiudicazione definitiva e disponeva la revoca del finanziamento di circa 46 milioni di euro per le attività di bonifica dei siti;

   il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, con sentenza n. 347 del 3 dicembre 2020, dichiarava illegittimo l'annullamento di ufficio di cui sopra del Ministero; la decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4531 dell'11 giugno 2021;

   la decisione del Ministero, rivelatasi illegittima in sede giurisdizionale, ha determinato gravi criticità e notevoli ritardi nella procedura di bonifica –:

   a quale punto sia l'iter amministrativo relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori di bonifica delle aree delle summenzionate discariche 2A e 2B – con specifico riferimento alla tempistica della procedura e alla riassegnazione delle risorse già stanziate – e quali iniziative di competenza intenda assumere per assicurare la rapida realizzazione degli interventi, anche valutando l'esercizio dei poteri sostitutivi.
(5-07041)