• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02437/027 in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2437/27 presentato da CRISTIANO ANASTASI
giovedì 4 novembre 2021, seduta n. 375

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" (A.S. 2437),
premesso che:
l'articolo 16, comma 3, del provvedimento in esame prevede alcune disposizioni a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018. In particolare il comma 3 dell'articolo 16 abroga il comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (cosiddetto "sblocca cantieri"), che prevede per gli interventi di ricostruzione nei comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, l'obbligo di annotare la concessione del contributo nei registri immobiliari, anche se in esenzione da qualsiasi tributo o diritto e senza alcun'altra formalità;
considerato che:
il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" contiene disposizioni per disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni, tra gli altri, dell'area etnea. In particolare l'articolo 13 stabilisce che il Commissario straordinario adotti provvedimenti per disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale;
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge il Commissario deve provvedere a predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici che quantifichi il danno e ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali;
considerato che:
la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest'ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
sulla base di tale decreto-legge è stata emanata l'Ordinanza n. 30 del 14 luglio 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania per la riparazione e/o ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso produttivo, commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti, che disciplina la ricostruzione privata ai sensi dell'articolo 9. Tuttavia non sembra ancora essere stato adottato lo specifico piano relativo alla ricostruzione degli edifici pubblici, né specificatamente relativo alla ricostruzione degli immobili appartenenti al patrimonio edilizio residenziale pubblico;
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ex IACP), sono qualificate come pubbliche amministrazioni; pertanto gli immobili di proprietà di tali istituti rientrano nel complesso di edifici pubblici, che pertanto non sono ricompresi nell'ordinanza n. 30 del 14 luglio 2021, poiché dovrebbero rientrare nel piano di interventi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32;
rilevato che:
in occasione del sisma dell'Aquila del 2009, per la ricostruzione o riparazione degli immobili dell'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica Regionale, furono previsti finanziamenti per 150 milioni di euro, nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
analogamente alle misure adottate per il sisma del 2018, per far fronte all'emergenza che seguì il sisma che colpì le Regioni di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, fu emanato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; in particolare l'articolo 14, comma 1, prevede che debbano essere emanati gli appositi provvedimenti per la disciplina per il finanziamento della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici, in particolare degli immobili di proprietà pubblica (lettera a-bis);
sulla base di tale decreto-legge è stata emanata l'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, che reca "Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo"; con tale ordinanza il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ha approvato il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'ATER di Teramo;
considerato, che:
con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi (fino al 28 dicembre 2019), lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania. Per l'attuazione dei primi interventi, si provvede nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Con la delibera del consiglio dei ministri 11 giugno 2019 è stato disposto un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro; successivamente lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021(art. 57, comma 8, D.L. 104/2020);
la delicata situazione del territorio della provincia di Catania, colpita da più eventi calamitosi, necessita di ulteriori interventi e di necessari interventi al fine di agevolare la ripresa economica del tessuto produttivo;
considerato altresì che:
il maltempo, nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre 2021, ha investito la Sicilia orientale, colpita da piogge insistenti e un profondo ciclone mediterraneo. La situazione più critica nel capoluogo etneo, travolto da una e vera e propria alluvione che ha investito l'intero territorio cittadino, comprese le vie del centro storico;
a Catania sono stati chiusi scuole, negozi e uffici mentre il governatore siciliano Nello Musumeci ha decretato lo stato di emergenza e chiesto al governo il riconoscimento dello stato di calamità nazionale,
impegna il Governo:
1) ad emanare al più presto i piani di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, individuando gli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018;
2) ad avviare un programma di ricostruzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica che abbia una visione unitaria ed un elevato livello di coordinamento generale per le interazioni tra gli edifici interessati ed il tessuto urbanizzato circostante, al fine di dare risposta alle centinaia di inquilini degli edifici di edilizia residenziale pubblica, desiderosi di rientrare nei loro alloggi e di riacquistare la normalità della loro vita, nonché di contenere il rischio di un concreto impoverimento demografico del tessuto urbano in cui sono inseriti tali gli edifici pubblici;
3) a dichiarare lo stato di calamità, al fine di consentire l'attivazione delle misure necessarie di carattere economico volte ad agevolare il ripristino dell'area alluvionata e a sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione delle giornate del 27, 28 e 29 ottobre 2021;
4) a prorogare, oltre il 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania, al fine di consentire alle popolazioni ivi residenti la possibilità di continuare a fruire dei contributi e delle agevolazioni connesse allo stato di emergenza.
(numerazione resoconto Senato G16.1)
(9/2437/27)
Anastasi, Catalfo, Vaccaro, Vanin, Trentacoste, Pavanelli, Donno, Croatti