• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03341/021 9/3341/21. Perantoni.



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03341/021presentato daPERANTONI Mariotesto diMercoledì 3 novembre 2021, seduta n. 587

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, adottato a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi;

    in particolare, le disposizioni del presente intervento normativo sono volte a rinforzare le misure in materia di previsione, prevenzione, lotta attiva e mitigazione dei rischi contro gli incendi boschivi;

    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, la revisione e l'integrazione delle prescrizioni in materia di obblighi, divieti e sanzioni;

    in particolare, l'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi, al fine di rafforzare la lotta attiva agli incendi boschivi;

    nello specifico, il comma 1, alla lettera e), punti 1-4, modifica l'articolo 10, che stabilisce i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste con riferimento alle zone boscate ed ai pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco:

    a tal proposito, l'articolo 10 vieta, tra l'altro, per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;

    il provvedimento de quo, tuttavia, non chiarisce che tra le attività vietate nel suddetto arco temporale è compresa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche;

    tale precisazione appare quantomai opportuna, in considerazione del fatto che lo scopo precipuo di tale vincolo temporale è proprio quello di permettere alla zona boschiva colpita dall'incendio di riacquistare le caratteristiche antecedenti l'incendio stesso;

    al riguardo, si ricorda che le disposizioni che con il provvedimento in esame si vogliono rafforzare sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare, anche prevedendo normativamente le opportune misure atte ad impedirla, che sulle zone boscate e sui pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per dieci anni anche l'installazione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche, fatti salvi i casi in cui sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
9/3341/21. Perantoni.