Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.5/06979 (5-06979)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06979
Ringrazio gli onorevoli interroganti per il tema sollevato che è di grande importanza per il Ministero del lavoro.
Come noto, in data 21 ottobre 2021 è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul decreto interministeriale di adozione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori – GOL, attualmente, alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze per il previsto concerto. Il Programma è finanziato a valere su 4,4 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il periodo 2021-2025.
In tale decreto non si è proceduto contestualmente al riparto delle risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU di cui all'articolo 1, comma 324, della legge n. 178 del 2020, su cui insistono anche le risorse pari a 10 milioni di euro per il 2021 di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 103 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, oggetto dell'interrogazione.
Trattasi, infatti, di risorse di competenza 2021 che per i tempi tecnici di definizione del decreto di riparto e di successiva erogazione alle Regioni – enti titolari degli interventi territoriali — avrebbero altrimenti rischiato di non trovare applicazione in tempo utile.
Si ricorda, infatti, che comunque l'utilizzo di tali risorse era condizionato «all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU» approvazione pervenuta a fine settembre. Considerata l'importanza delle finalità che si intende perseguire, posso dire che sono allo studio possibili soluzioni che, aggiornando anche le finalità al quadro attuale, permettano un utilizzo di tali risorse anche nelle successive annualità, considerato che il termine dell'ammissibilità della spesa del programma React-EU è il 31 dicembre 2023.
Per quanto riguarda gli interventi previsti in materia di outplacement, essi trovano ampia collocazione all'interno del programma GOL, nel cui ambito sono stati previsti cinque diversi percorsi per l'utilizzo delle risorse, uno dei quali è proprio dedicato ai percorsi di «ricollocazione collettiva», il cui riferimento è quello «di situazioni di crisi aziendali che coinvolgono lavoratori ancora formalmente occupati, ma potenzialmente in transizione».
Trattasi quindi di un ambito immediatamente riconducibile a quello previsto dal legislatore al citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 103 del 2021, che identificava quali destinatari «i lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività».
Per questi percorsi sono già stati messi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome 880 milioni di euro a valere sul PNRR, quindi presumibilmente, con riferimento agli specifici percorsi di ricollocazione collettiva, risorse notevolmente superiori rispetto a quelle di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 103 del 2021 — anche se si dovrà attendere i Piani di attuazione regionale per conferma – seguiranno riparti annuali sulla base dei beneficiari degli interventi e dell'avanzamento della spesa.
Inoltre, vengono messe a disposizione delle Regioni per i percorsi di ricollocazione collettiva, oltre che per quelli di upskilling e reskilling (cioè, tre dei cinque percorsi di GOL), anche le risorse del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale, di cui all'articolo 50-bis, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 73 del 2021, pari a 50 milioni di euro.
Infine, nell'ambito della programmazione 2021-2027, il Fondo sociale europeo plus è chiamato a sostenere tredici obiettivi specifici tra i quali rientra quello definito dalla lettera b), dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1057 che riconosce all'outplacement un ruolo centrale nei processi di modernizzazione delle istituzioni e dei servizi per il lavoro al fine di garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto delle transizioni oltre che dell'incontro domanda e offerta e della mobilità nel mercato del lavoro.
In questa prospettiva, come suggerito anche dagli onorevoli interroganti, il Ministero del lavoro, si impegna ad avviare un'attenta riflessione affinché possano essere previsti interventi, anche di carattere sperimentale, da cofinanziare attraverso il Fondo sociale europeo plus per favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in specifici casi di crisi aziendale.