• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06958 (5-06958)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06958presentato daNOJA Lisatesto diMartedì 2 novembre 2021, seduta n. 586

   NOJA e ROSATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con messaggio n. 3495 del 2021 Inps ha rideterminato i requisiti per l'accesso all'assegno mensile di invalidità, provvidenza a cui hanno diritto le persone con invalidità compresa tra il 74 e il 99 per cento, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 118 del 1971;

   richiamando l'interpretazione letterale fornita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze nn. 17388/2018 e 18926/2019), Inps ha stabilito che presupposto essenziale per l'esigibilità del diritto all'assegno è l'assenza di attività lavorativa; in particolare, la mancata occupazione integrerebbe – assieme alla certificazione sanitaria – elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale;

   di conseguenza, l'esercizio di qualsivoglia attività lavorativa, a prescindere dalla natura della stessa e dall'ammontare del reddito che ne scaturisce, è condizione ostativa al beneficio di cui all'articolo 13 della legge in esame;

   tale interpretazione restrittiva produce quale grave conseguenza il fatto che, mentre fino ad oggi percepivano l'assegno non soltanto le persone con disabilità completamente inattive, ma anche coloro che svolgevano un'attività lavorativa con reddito inferiore ai parametri di legge annualmente determinati (per il 2021, 4.931,29 euro), a partire dal 14 ottobre 2021 questi ultimi non percepiranno più l'assegno mensile di invalidità;

   ciò genera pesanti ripercussioni sull'inclusione sociale delle molte persone con disabilità che svolgono piccole attività lavorative che non garantiscono loro un sostentamento, ma che rappresentano un irrinunciabile strumento di partecipazione sociale, avente finalità terapeutiche e riabilitative;

   la disposizione in esame fu modificata con legge n. 247 del 2007, sostituendo l'espressione «incollocati al lavoro» con la formula «che non svolgono attività lavorativa», affinché – come spiega la Relazione al disegno di legge – venisse semplificata la procedura di erogazione dell'assegno, sostituendo la certificazione rilasciata dai centri per l'impiego con la sola autocertificazione di non svolgimento di attività lavorativa;

   la ratio legislativa, pertanto, non era affatto quella di restringere la platea dei beneficiari della provvidenza, bensì – al contrario – di rendere più celere ed efficace l'erogazione della stessa;

   tale finalità, peraltro, era stata ai tempi ben evidenziata dallo stesso Inps, precisando altresì come l'esiguità del reddito impediva di ritenere che vi fosse attività lavorativa rilevante (messaggi nn. 3043 e 5783/2008) –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo affinché continui ad essere garantita alle persone con invalidità che svolgono attività lavorativa da cui deriva un reddito inferiore alle soglie periodicamente stabilite la percezione dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge n. 118 del 1971.
(5-06958)