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Atto a cui si riferisce:
C.4/09846 (4-09846)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 ottobre 2021
nell'allegato B della seduta n. 584
4-09846
presentata da
OCCHIONERO Giuseppina

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento al credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
  Come correttamente ricorda l'interrogante, il credito d'imposta in parola è stato introdotto dall'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («decreto Rilancio»), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  In particolare, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), è stato riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino.
  L'articolo è stato poi novellato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con cui si è disposta la proroga, al 31 dicembre 2021, del periodo di fruizione del credito d'imposta in parola e l'innalzamento del relativo limite di spesa a 95 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022.
  Il medesimo articolo 8-bis ha disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.
  A riguardo, com'è noto, il relativo decreto attuativo è stato firmato il 27 luglio scorso dal Ministro dello sviluppo economico. ^
  Il credito d'imposta in parola è una tra le varie misure messe in campo dal Governo, in questo periodo difficile determinato dalla crisi pandemica, a sostegno delle imprese italiane.
  Sul punto, si ricordano le «Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori» introdotte dall'articolo 38-bis del decreto rilancio, il quale prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. I contributi a fondo perduto sono riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  Al relativo decreto attuativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2021, ha fatto seguito l'emanazione del decreto direttoriale che definisce termini e modalità di presentazione delle domande, le quali potranno essere presentate a partire dal 22 settembre 2021.
  Inoltre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, è stato integrato l'elenco delle attività economiche ammissibili alla misura, al fine di comprendere quelle inerenti ai codici ATECO 74.10.10 «Attività di design di moda» e 32.12.20 «Lavorazione di pietre preziose e semi-preziose per gioielleria e per uso industriale».
  Tengo altresì a precisare che il Governo dedica particolare attenzione al settore oggetto di interrogazione, come dimostra anche l'istituzione del tavolo nazionale del tessile e della moda presso il Ministero dello sviluppo economico, che si è riunito, da ultimo, il 13 luglio 2021. A riguardo, segnalo che tra gli ambiti di intervento del tavolo della moda, in relazione ai quali si stanno costituendo dei gruppi di lavoro tematici, rientrano anche le misure settoriali connesse all'emergenza pandemica.
  Nello specifico, con riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è stata rappresentata l'opportunità di valutare l'estensione del beneficio al settore della distribuzione.
  Oltre alle misure settoriali, è opportuno ricordare le numerose misure trasversali per sostenere il rilancio delle imprese italiane colpite dalla crisi generata dalla pandemia.
  Tra le misure più recenti ci si limita a citare il «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse», di cui all'articolo 2 del decreto «Sostegni-bis» nonché il «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa», di cui all'articolo 43 del «decreto Rilancio».
  Di natura trasversale sono anche le numerose misure fiscali e tributarie poste in essere dal Governo al fine di contrastare gli effetti socio-economici negativi derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano: il differimento del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non; la rimodulazione del pagamento dei debiti; l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti di riscossione dal 2000 al 2010, nonché ricompresi in precedenti definizioni agevolate se relative a persone fisiche o giuridiche che hanno percepito nell'anno d'imposta 2019, ovvero nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
  In particolare, con riferimento all'attività della riscossione, è da ultimo intervenuto il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, il quale – all'articolo 2 – ha ulteriormente prorogato al 31 agosto 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini dei versamenti relativi alle entrate tributarie e non, nonché il termine finale della degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
  In conclusione, ribadisco l'impegno massimo del Governo a porre in essere ogni iniziativa utile a sostenere le imprese italiane del settore del tessile, moda e accessori. Il sostegno pubblico a tale settore deve, infatti, aiutare le imprese non solo a tornare sul loro percorso di crescita pre-crisi, ma anche – in termini prospettici – ad allinearsi alle esigenze di un'economia verde e pronta a cogliere le opportunità dell'innovazione e del digitale.
  
Il Viceministro dello sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin.