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Atto a cui si riferisce:
C.4/10104 (4-10104)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 ottobre 2021
nell'allegato B della seduta n. 584
4-10104
presentata da
FERRI Cosimo Maria

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiedono chiarimenti in merito alle soluzioni che il Governo intende adottare per dare seguito al concorso per 2329 posti da funzionario da inquadrare nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2019.
  Com'è noto, lo scoppio della pandemia da COVID-19 ha imposto l'adozione di misure straordinarie per mitigare l'aumento dei contagi. Di conseguenza, i vari atti normativi – di rango primario e secondario – che si sono susseguiti hanno sostanzialmente congelato le procedure concorsuali per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni fino ai primi mesi del 2021. Al termine di tale periodo straordinario, l'articolo 1, comma 10 lettera z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, ha disposto che «a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi [...] nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal comitato tecnico-scientifico».
  Con riguardo al concorso in questione, quindi, a marzo 2021 è stata pubblicata la graduatoria di merito per il reclutamento soltanto dei ventotto funzionari dell'organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Per il profilo di 2.242 funzionari giudiziari nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, invece, la procedura è rimasta sospesa dopo che – nel novembre 2019 – si era tenuta la prova preselettiva, la quale era stata superata da 7.021 candidati.
  Per ovviare allo stallo generalizzato venutosi a creare nei concorsi pubblici, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha previsto una disciplina speciale per semplificare lo svolgimento delle procedure comparative, sempre nel rispetto dei princìpi di trasparenza ed imparzialità.
  In primo luogo, l'articolo 10, comma 3, ha previsto che «[f]ino al permanere dello stato di emergenza [...], per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni [...] possono prevedere [...], qualora non sia stata svolta alcuna attività, [...] per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale».
  La disposizione citata, nonostante rechi un'indubbia semplificazione delle procedure comparative, può trovare applicazione soltanto «qualora non sia stata svolta alcuna attività». Tale precisazione si è resa necessaria per evitare che si concretizzasse una lesione dell'affidamento e della par condicio dei candidati nei concorsi già banditi.
  Ora, nel concorso in questione, le attività sono già cominciate e, segnatamente, la prova preselettiva è stata svolta nel novembre 2019. Per tale ragione, la disposizione citata non è applicabile e, di conseguenza, non è neppure percorribile la strada di ridurre unilateralmente il numero e l'articolazione delle prove d'esame previste originariamente dal bando. Fare altrimenti vorrebbe dire invalidare l'intero concorso, con grave danno per i candidati stessi.
  Per altro verso, l'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 44 del 2021 ha previsto altresì che «[d]al 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal comitato tecnico-scientifico [...]». In applicazione di tale disposizione, il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato, il 15 aprile 2021, il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici».
  Sennonché, com'è noto, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come recentemente novellato dall'articolo 3, comma 1, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha previsto, all'articolo 9-bis, che «[a] far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 [...] l'accesso ai [...] concorsi pubblici». Quindi, attualmente, per garantire il corretto svolgimento delle procedure concorsuali non è sufficiente rispettare il protocollo adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, ma è necessario altresì che i candidati si muniscano del cosiddetto green pass.
  Preso atto della situazione, il semplice buon senso ha suggerito di differire ulteriormente – e per un tempo ragionevole – la ripresa delle attività concorsuali nella procedura comparativa per la selezione dei restanti 2.242 funzionari giudiziari nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Ciò per due ordini di motivi: da un lato, perché l'obbligo di munirsi del cosiddetto green pass per la partecipazione ai concorsi è frutto di una disposizione entrata in vigore soltanto recentemente e, dunque, necessita di un lasso di tempo ragionevole per essere adempiuto dai cittadini, onde evitare il rischio di restringere inopinatamente il numero dei partecipanti; dall'altro lato, perché gli attuali candidati al concorso, i quali – tra l'altro – hanno superato la prova preselettiva, hanno presentato le proprie domande più di un anno fa, quando cioè la certificazione verde era lungi dall'essere obbligatoria, da ciò discendendo che dev'essere garantito (a maggior ragione) a loro un congruo lasso di tempo per adeguarsi alla prescrizione normativa.
  Peraltro, la scelta effettuata non pone nemmeno particolari problemi per quanto riguarda le «carenze di organico del dicastero» comprensibilmente paventate nell'interrogazione dall'onorevole Ferri.
  È noto infatti che il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto speciali modalità di svolgimento dei concorsi funzionali all'assunzione del personale necessario per l'attuazione del Pnrr. A tal proposito, proprio il Ministero della giustizia potrà beneficiare dell'assunzione di personale per l'attuazione del Piano in applicazione del titolo II, capo II («Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa») del decreto.
  In aggiunta a tale provvista di personale straordinaria, il Ministero della giustizia avrà la facoltà di utilizzare, in base all'articolo 1, comma 4-bis, le procedure speciali previste dal decreto-legge n. 80 del 2021 anche per l'assunzione di personale a tempo determinato all'infuori dell'attuazione del Pnrr, chiaramente nei limiti delle facoltà assunzionali e della disciplina in materia. Nello specifico, il Ministero (così come le altre amministrazioni pubbliche) potrà bandire dei concorsi «prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli [...], lo svolgimento della sola prova scritta». Non si pone quindi in alcun modo il rischio che il dicastero resti sguarnito di personale.
  In conclusione: la scelta di dilazionare ancora per poco tempo lo svolgimento delle restanti prove d'esame del concorso in questione risponde alla volontà di tutelare prima di tutto gli interessi degli stessi candidati. Da un lato, infatti, è ineludibile la necessità di garantire il diritto fondamentale alla salute; dall'altro lato, la concessione di un ulteriore lasso di tempo serve ai candidati stessi per adeguarsi alla recente normativa e per assicurare il principio del favor partecipationis, che deve ispirare qualsiasi procedura pubblica comparativa. Quanto alle carenze di organico del Ministero, si rinvia a quanto detto in merito al decreto-legge n. 80 del 2021, che conferisce alle amministrazioni pubbliche gli strumenti per soddisfare – in tempi brevi e con efficacia –- i fabbisogni di personale.
Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.