Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/03278-AR/0 ... 9/3278-AR/28. Deiana, Berardini, Bruno Bossio, Rosso, Pella, Gariglio, Nobili.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03278-AR/028presentato daDEIANA Paolatesto diGiovedì 28 ottobre 2021, seduta n. 584
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali;
l'articolo 1 prevede misure urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli e di specifiche categorie di utenti;
la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto per le vetture ultratrentennali a uso non professionale che per tali veicoli non gravi il bollo auto, inteso come tassa di possesso, ma una tassa di circolazione, dovuta solo se l'automobile è immessa in strade o aree pubbliche;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha eliminato il beneficio dell'esenzione dal bollo dei veicoli ultra ventennali ma non tutte le regioni e le province autonome, tuttavia, si sono allineate al legislatore statale, generando una disparità fiscale nelle varie aree del Paese, a fronte di esenzioni, riduzioni e applicazione della tassa ordinaria;
la situazione risulta ulteriormente aggravata in termini di disparità di trattamento, dalla successiva legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 1048) che dispone per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e 29 anni (circa 5 milioni di autoveicoli), se in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato dai registri di cui all'articolo 60, comma 4 del codice della strada (decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285), la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica (riduzione addirittura maggiorata in alcune regioni);
l'insieme delle sopra richiamate norme:
a) concede benefici fiscali ad un numero indefinito di veicoli con una anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e 29 anni, con conseguente perdita di gettito fiscale per le regioni (ad oggi la perdita gettito è stimata in 28 milioni di euro con un aumento di almeno 5 milioni incrementali per ciascun anno);
b) disincentiva il rinnovo del parco circolante, che nel nostro Paese è uno dei più anziani nel panorama dell'Unione europea e su cui il Governo è impegnato con le note misure di incentivazione economica alla rottamazione;
c) non tutela i veicoli effettivamente storici, favorendo al contrario la circolazione di veicoli vecchi, pericolosi e altamente inquinanti;
la direttiva 2014/45/UE del 3 aprile 2014, relativa ai controlli periodici sui veicoli, conferma la definizione di veicolo storico acquisita a livello europeo, indicando che per tale qualificazione è richiesta, tra l'altro, che il veicolo debba avere una anzianità di almeno 30 anni e debba essere preservato nel suo stato originario;
i veicoli di effettivo interesse e valore storico sono un patrimonio motoristico italiano da tutelare, distinguendoli da quelli semplicemente datati o vecchi, oltre che insicuri e inquinanti;
considerato che:
si rende necessario prevedere un sistema fiscale volto a disincentivare l'utilizzo di veicoli altamente inquinanti e pericolosi per la sicurezza stradale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti normativi volti a prevedere una revisione del sistema delle agevolazioni fiscali per i veicoli ultraventennali e altamente inquinanti, senza valenza storica.
9/3278-AR/28. Deiana, Berardini, Bruno Bossio, Rosso, Pella, Gariglio, Nobili.