• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06948 (5-06948)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06948presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diGiovedì 28 ottobre 2021, seduta n. 584

   FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) stabilisce che «per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»; nell'articolato non e disciplinato il tema delle operazioni straordinarie se non con un cenno sulla disciplina delle future aggregazioni (articolo 20, comma 2, lettere c) e g), e norme sulle sole fattispecie di carattere generale, ovvero la costituzione di nuove società (articolo 7); l'acquisto e la vendita delle partecipazioni (articoli 8 e 10);

   questo vuoto normativo è alla base di numerosi contenziosi e conseguenti sentenze del Consiglio di Stato che, proprio per questo ravvisa «la necessità di coordinare la disciplina generale contenuta nel (...) codice civile con le disposizioni introdotte dal T.U. per le società pubbliche: e ciò perché le norme dettate per regolamentare singoli aspetti delle società partecipate possono interferire con la disciplina generale del tipo sociale ed esprimere una specifica caratterizzazione del modello organizzativo»;

   con la recente sentenza n. 6213/2021, il Consiglio di Stato, intervenendo in materia di disciplina applicabile alle operazioni di natura straordinaria che coinvolgono una società a partecipazione pubblica territoriale, ha affermato il principio della salvaguardia delle regole pubblicistiche sottese alla selezione del partner industriale privato;

   in particolare, sulla realizzazione del progetto di partnership territoriale tra la società Ambiente Energia Brianza S.p.a. e A2A per la creazione di una nuova società di servizi pubblici, la sentenza ha stabilito l'obbligo, per la prima, di selezionare il partner industriale attraverso una procedura competitiva a evidenza pubblica tra i potenziali operatori economici interessati, a tutela della massima valorizzazione economica delle azioni pubbliche assegnate a terzi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative normative in materia per evitare che i dubbi interpretativi relativi alle disposizioni da applicare possano ostacolare quei processi di aggregazione che sono invece la via maestra per l'industrializzazione delle utilities, in particolare specificando in quali processi e operazioni e con quale assetto societario sia da considerare necessaria la gara in ordine alla selezione dei partner industriali.
(5-06948)