Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/06177 SANTANGELO, PRESUTTO, NATURALE, TRENTACOSTE, FERRARA, MARINELLO, DONNO, CASTALDI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'articolo 1,...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-06177 presentata da VINCENZO SANTANGELO
martedì 26 ottobre 2021, seduta n.370
SANTANGELO, PRESUTTO, NATURALE, TRENTACOSTE, FERRARA, MARINELLO, DONNO, CASTALDI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L'incentivo è stato ulteriormente prorogato dapprima al 31 dicembre 2020 con la legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 319, legge n. 160 del 2019) e successivamente al 31 dicembre 2022, con la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 171, legge n. 178 del 2020);
l'Agenzia delle entrate, con circolare illustrativa del 3 agosto 2016, n. 34/E, ha fornito ulteriori chiarimenti, precisando che per "struttura produttiva", in conformità con quanto affermato dalla propria prassi, deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal citato comma 98, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa;
più nel dettaglio, può trattarsi di un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato, ovvero anche di un'autonoma diramazione territoriale dell'azienda, ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale;
il comma 99 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, individua la tipologia di investimenti per i quali è possibile usufruire dell'agevolazione, annoverando tra gli stessi quelli relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nel territorio. Il comma 100 invece limita l'ambito soggettivo di applicazione della norma per i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
la ratio di quest'ultimo comma sembrerebbe rinvenibile nell'esigenza di impedire il finanziamento di investimenti diretti in tali settori esclusi e non anche quello di precludere ad un'impresa operante in detti settori esclusi di potere diversificare ed ampliare i propri investimenti anche in altri settori ammessi e di beneficiare del relativo credito d'imposta;
considerato che sul tema, il Ministero dello sviluppo economico, più volte informalmente investito della questione, non ha fornito chiarimenti, rimandando all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate. Quest'ultima, tramite la Direzione regionale della Sicilia, tuttavia, adita per mezzo di due interpelli (n. 920-150/2021 e n. 920/518-2021) ha rimandato la questione sul suddetto dubbio interpretativo al Ministero, anche sull'assunto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E del 23 dicembre 2020,
si chiede di sapere:
se i soggetti operanti nei settori esclusi (trasporti, produzione energia) possano beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, diversificando l'investimento su attività in settori ammessi dalla richiamata normativa (con codici ATECO riconosciuti);
se dette imprese, operanti nei settori esclusi, che diversifichino ed amplino i propri investimenti anche in altri settori ammessi (con nuovi codici ATECO) possano compensare, nel rispetto della normativa vigente, il credito d'imposta derivante dalle nuove strutture produttive (ai sensi dell'articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) in promiscuità, ossia anche con le imposte derivanti dalle citate attività escluse.
(4-06177)