• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/06925 (5-06925)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06925presentato daTRAVERSI Robertotesto diMartedì 26 ottobre 2021, seduta n. 582

   TRAVERSI, SCAGLIUSI, BARBUTO, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA e SERRITELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 3, comma 2, prevede l'adozione, di decreti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina recata dal medesimo decreto legislativo e la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle concernenti il trasporto ferroviario. Tale termine, originariamente fissato in dodici mesi, è stato più volte prorogato, in quanto con lo strumento regolamentare non è risultato possibile operare il prescritto raccordo tra la normativa generale e quella speciale afferente ai singoli settori, che richiedeva necessariamente l'individuazione di nuove e autonome fattispecie anche penalmente rilevanti, da operare necessariamente con una norma primaria;

   con l'ultima proroga il termine è scaduto il 15 maggio 2012 e i tentativi di presentare ulteriori emendamenti di proroga di tale termine non hanno avuto felice esito;

   decorso il suddetto termine del 15 maggio 2012 per l'emanazione dei regolamenti di coordinamento, per espressa previsione del decreto legislativo n. 81 del 2008, sarebbero state abrogate le relative discipline speciali di settore, con conseguente vuoto normativo derivante dall'assenza di una disciplina per i tre settori menzionati, in considerazione del fatto che lo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 esclude in modo esplicito l'applicabilità di alcuni suoi titoli, come ad esempio quello sui «luoghi di lavoro», ai mezzi di trasporto;

   con la modifica introdotta nell'ordinamento con l'articolo 1 della legge 12 luglio 2012, n. 101, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese, è stata mantenuta in essere la disciplina fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 81 del 2008, e successive modificazioni;

   si tratta di settori con spiccate specificità che necessitano di un intervento sezionale con necessità di definizione e standard peculiari che non consentono di essere ricondotti sempre alla disciplina di settore e sono passati ormai 12 anni dall'entrata in vigore del TU 81-08 senza che i settori suindicati siano stati disciplinati –:

   quali iniziative intenda assumere al fine di sostenere i settori di cui in premessa anche con gli opportuni interventi normativi.
(5-06925)