• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/06931 (5-06931)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06931presentato daANGIOLA Nunziotesto presentato Martedì 26 ottobre 2021 modificato Mercoledì 27 ottobre 2021, seduta n. 583

   ANGIOLA, SANGREGORIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   sono quasi 2 milioni e mezzo di iscritti agli albi professionali che contribuiscono per il 16 per cento al nostro prodotto interno lordo; il 60 per cento dei neo-iscritti agli ordini è di sesso femminile e il 55 per cento ha meno di 45 anni;

   l'attuale sistema di tassazione dei rendimenti conseguiti dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti presenta delle distorsioni, in quanto la base imponibile delle prestazioni pensionistiche delle Casse viene calcolata al lordo dei rendimenti conseguiti; così facendo, viene assoggettata a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella fase di versamento che la parte dei rendimenti già tassati in fase di maturazione; in tal modo, le Casse di previdenza dei liberi professionisti e i propri iscritti subiscono una duplice tassazione sostanziale dei rendimenti: una prima volta in fase di maturazione e una seconda nella fase di erogazione della prestazione;

   il contesto è quello del cosiddetto sistema Ett (esenzione, tassazione, tassazione) e più in dettaglio, esenzione delle somme versate in fase di contribuzione, tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari e tassazione delle prestazioni (capitale o rendita);

   il regime fiscale applicato alle Casse di previdenza dei liberi professionisti è svantaggiato anche rispetto alle forme di previdenza complementare (Fondi pensione e Pip); per quanto riguarda l'aliquota di tassazione dei rendimenti conseguiti, alla previdenza complementare viene applicata un'aliquota fiscale pari al 20 per cento dei rendimenti maturati in ciascun periodo d'imposta, a fronte dell'aliquota del 26 per cento che invece viene applicata ai rendimenti realizzati dalle Casse; quanto alle modalità di imposizione fiscale delle prestazioni pensionistiche, nel caso della previdenza complementare – a differenza dei rendimenti delle Casse tassati al lordo – la base imponibile della prestazione in fase di erogazione viene calcolata al netto dei rendimenti conseguiti, per cui viene tassata la sola parte della prestazione relativa ai contributi versati ma non i rendimenti conseguiti (già tassati nella fase di maturazione);

   oggi le Casse professionali rappresentano il primo pilastro pensionistico per i professionisti iscritti, e dovrebbero dunque soggiacere a una tassazione di favore anziché scontare, non solo la doppia tassazione di uno stesso reddito, ma anche un'imposizione sui rendimenti del 26 per cento, pari a quella di un fondo speculativo –:

   se il Governo intenda adottare iniziative normative al fine di risolvere le anomalie illustrate in premessa attraverso un intervento che elimini, o quanto meno riduca, il peso di una tassazione iniqua che penalizza soprattutto i più giovani.
(5-06931)